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1. Per sostituire il personale sospeso in attuazione delle norme che prevedono l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 vengono stipulati contratti a tempo determinato anche con personale collocato in quiescenza.
2. Il contratto a tempo determinato viene stipulato con personale collocato a riposo che in base alla documentazione presentata dia maggior affidamento per l’attività da conferire.
3. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastico informa le persone interessate sulle norme che disciplinano il divieto di cumulo tra il corrispettivo per un nuovo servizio e il trattamento di quiescenza e sulla possibilità di collaborazioni a titolo gratuito presso amministrazioni pubbliche, per la durata massima di un anno, non prorogabile né rinnovabile.
4. Il contratto a tempo determinato che viene stipulato con personale collocato a riposo riguarda una direzione scolastica diversa da quella presso cui è stato prestato il servizio precedente.
5. Il contratto a tempo determinato che viene stipulato con personale collocato a riposo, contiene le clausole sullo stato giuridico ed economico che la normativa vigente stabilisce in generale per l’assunzione a tempo determinato del personale della scuola (stipendio iniziale). Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano le disposizioni vigenti. Questi contratti a tempo determinato possono durare al massimo fino al termine delle lezioni, salva la proroga per la partecipazione a scrutini ed esami. Non si applicano le clausole sul periodo di prova.
6. I contratti a tempo determinato per la sostituzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie vengono stipulati dai competenti dirigenti scolastici o dalle competenti dirigenti scolastiche; i contratti a tempo determinato per la sostituzione del personale provinciale presso le scuole vengono stipulati dal competente direttore della ripartizione Personale.
La spesa per l’assunzione di personale supplente relativa all’esercizio finanziario corrente stimata in Euro 1.400.000 Euro, trova già copertura nell’impegno assunto all’inizio dell’esercizio ai sensi del paragrafo 5.2 dell’allegato 4.2, al D. Lgs. 118/2011.