1. I beneficiari dei contributi sono l’Alpenverein Südtirol (AVS) e le sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano.
2. Per le iniziative di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), e), f) e g), della legge, i contributi possono essere concessi anche alle sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede fuori provincia di Bolzano, che siano proprietarie di rifugi alpini situati nel territorio provinciale.