1. Sono agevolabili le seguenti iniziative:
a) la costruzione e l’arredamento di rifugi alpini e di bivacchi;
b) la ricostruzione, l’ampliamento, la manutenzione e l’arredamento dei rifugi alpini esistenti;
c) la costruzione di impianti radiofonici e telefonici e di impianti per la produzione di energia elettrica;
d) la costruzione di sentieri escursionistici, escluse le vie ferrate;
e) la costruzione, la manutenzione e il miglioramento di piazzole per l’atterraggio di elicotteri;
f) la costruzione e la manutenzione di teleferiche per materiali;
g) la costruzione di acquedotti, di bacini di raccolta di acque necessarie al rifugio e di fosse biologiche;
h) la costruzione o l’acquisto e l’adattamento di immobili destinati a sede centrale dell’Alpenverein Südtirol (AVS) e del Club Alpino Italiano Alto Adige (CAI AA).
2. L’Amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere azioni e manifestazioni intese alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse alpinistiche. Tali attività possono essere affidate all’Alpenverein Südtirol (ASV), al Club Alpino Italiano Alto Adige (CAI AA) o ad altri istituti, enti, associazioni e organizzazioni ai quali l’Amministrazione provinciale potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.