In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 14 settembre 2021, n. 797
Criteri per la concessione di contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale (modificata con delibera n. 840 del 15.11.2022)

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 10/bis della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche (di seguito denominata “legge”), i presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione di contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale in attuazione del capo II della legge e dell’articolo 26, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche.

Art. 2
Beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono l’Alpenverein Südtirol (AVS) e le sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano.

2. Per le iniziative di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), e), f) e g), della legge, i contributi possono essere concessi anche alle sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede fuori provincia di Bolzano, che siano proprietarie di rifugi alpini situati nel territorio provinciale.

Art. 3
Iniziative agevolabili

1. Sono agevolabili le seguenti iniziative:

a) la costruzione e l’arredamento di rifugi alpini e di bivacchi;

b) la ricostruzione, l’ampliamento, la manutenzione e l’arredamento dei rifugi alpini esistenti;

c) la costruzione di impianti radiofonici e telefonici e di impianti per la produzione di energia elettrica;

d) la costruzione di sentieri escursionistici, escluse le vie ferrate;

e) la costruzione, la manutenzione e il miglioramento di piazzole per l’atterraggio di elicotteri;

f) la costruzione e la manutenzione di teleferiche per materiali;

g) la costruzione di acquedotti, di bacini di raccolta di acque necessarie al rifugio e di fosse biologiche;

h) la costruzione o l’acquisto e l’adattamento di immobili destinati a sede centrale dell’Alpenverein Südtirol (AVS) e del Club Alpino Italiano Alto Adige (CAI AA).

2. L’Amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere azioni e manifestazioni intese alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse alpinistiche. Tali attività possono essere affidate all’Alpenverein Südtirol (ASV), al Club Alpino Italiano Alto Adige (CAI AA) o ad altri istituti, enti, associazioni e organizzazioni ai quali l’Amministrazione provinciale potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.

Art. 4
Ammontare dei contributi

1. L’ammontare dei contributi viene determinato sulla base della classificazione dei rifugi alpini approvata con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Per le iniziative delle associazioni alpinistiche aventi sede fuori provincia di Bolzano l’agevolazione ammonta:

a) fino al 70% della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 1. categoria;

b) fino al 65% della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 2. categoria;

c) fino al 60% della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 3. categoria.

3. Per le iniziative delle associazioni alpinistiche aventi sede in provincia di Bolzano l’agevolazione di cui al comma 2 può essere aumentata fino al 10% per ciascuna categoria.

Art. 5
Sovvenzioni annue forfettarie

1. Le sovvenzioni annue forfettarie per le spese di manutenzione di modesta entità dei rifugi alpini di cui all’articolo 26 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, vengono concesse sulla base delle domande presentate all’Area funzionale Turismo. Le sovvenzioni complessivamente non possono superare il 25% delle disponibilità annualmente iscritte sui capitoli del bilancio provinciale riservate ai rifugi alpini.

2. Le spese di manutenzione di modesta entità dei rifugi alpini di cui al comma 1 sono le seguenti:

a) spese per l’attuazione di misure urgenti e impreviste, quali la riparazione, l’acquisto e la sostituzione di elementi degli edifici e delle attrezzature, ivi compresi sia gli impianti accessori necessari all’attività del rifugio alpino sia le misure necessarie per la sicurezza generale degli ospiti;

b) spese per la sostituzione o la riparazione di mobili danneggiati e/o elettrodomestici guasti;

c) spese di vitto, alloggio e viaggio in automobile sostenute dai volontari in occasione e con riferimento ai lavori di piccola manutenzione, da rimborsare secondo le tariffe provinciali vigenti per i dipendenti provinciali;

d) l’attività di volontariato per lavori di piccola manutenzione del rifugio, escluso il lavoro di tipo amministrativo, riconosciuta quale spesa;

e) le spese di trasporto con elicottero per l’attuazione delle misure necessarie di cui al presente comma.

Art. 6
Prestazioni rese a titolo di volontariato

1. Escluse le domande per l’acquisto di attrezzature o equipaggiamenti, i beneficiari dei contributi di cui all’articolo 2, in quanto enti non aventi scopo di lucro, possono dare prova di una parte della spesa ammessa quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato dai soci a favore degli enti medesimi, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa è riconosciuto un importo massimo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale per un ammontare complessivo non superiore al 25% della spesa ammessa. L’importo orario convenzionale è adeguato annualmente secondo l’indice ISTAT con deliberazione della Giunta provinciale.

3. L’ente beneficiario non può avvalersi del beneficio di cui al comma 2 per la partecipazione degli aderenti alle sedute degli organi sociali.

4. L’attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore d’opera, salvo il rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio in automobile secondo le tariffe provinciali vigenti per i dipendenti provinciali.

5. Non sarà presa in considerazione l’attività di volontariato prestata dal personale dipendente e dai soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a favore dell’ente beneficiario.

Art. 7
Documenti di spesa per le prestazioni a titolo di volontariato

1. La prestazione resa a titolo di volontariato va documentata.

2. La documentazione consiste in una dichiarazione del/della presidente dell’ente contenente quanto segue:

a) il presupposto per il rendiconto della prestazione a titolo di volontariato e

b) la distinta dell’attività resa a titolo di volontariato con l’indicazione dell’identità delle operatrici e degli operatori volontari, il tipo di prestazioni, il numero di giorni e di ore nonché il luogo in cui le prestazioni hanno avuto luogo. Tale prospetto andrà anche firmato da parte dei volontari.

Art. 8
Concessione dei contributi

1. La concessione dei contributi di cui ai presenti criteri è disposta dal direttore delegato/dalla direttrice delegata dell’Area funzionale Turismo, sentita la Consulta per le attività alpinistiche.

Art. 9
Liquidazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi di cui ai presenti criteri è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’Area funzionale Turismo.

2. La liquidazione dei contributi è effettuata dietro presentazione della domanda di liquidazione, corredata di una dichiarazione del richiedente ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sulla regolare effettuazione dell’investimento. Alla domanda di liquidazione vanno altresì allegate le fatture quietanzate o i contratti di acquisto o di leasing registrati. La regolare esecuzione dei lavori può essere documentata anche da un verbale di sopralluogo e da un certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori sulla base dello stato finale dei lavori particolareggiato, della contabilità dettagliata e di documentazione planimetrica e fotografica, ai sensi dell’articolo 2, comma 2/bis, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella ammessa a contributo, lo stesso viene ridotto e revocato in proporzione.

3. All’atto della liquidazione delle agevolazioni di cui all’articolo 3 va verificato che i beni d’investimento risultanti dalla documentazione di spesa corrispondano, per quanto riguarda il loro utilizzo, a quelli preventivati nella domanda di agevolazione.

Art. 10
Indebita percezione di vantaggi economici

1. L’ufficio provinciale responsabile del procedimento procede alla revoca delle agevolazioni nei casi e secondo le procedure disciplinate dall’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 11
Controlli

1. Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti e delle iniziative ammessi ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione su almeno il 6% delle domande approvate.

2. All’individuazione degli investimenti e delle iniziative da sottoporre a controllo provvede un gruppo di lavoro interno al dipartimento secondo il principio di casualità, sorteggiando da una lista di tutte le agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento, che non consenta di risalire al nominativo dei relativi beneficiari. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l’ufficio competente ritiene dubbi.

3. Ove necessario l’ufficio competente può avvalersi del supporto di altre ripartizioni dell’Amministrazione provinciale.

4. Nell’ambito del controllo viene verificata la effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all’agevolazione, la destinazione dei locali incentivati, la presenza delle attrezzature e degli arredamenti finanziati, nonché la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni presi in considerazione.

5. I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.

6. I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.

Art. 12
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei vantaggi economici di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate sugli appositi capitoli di bilancio. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura del sussidio viene ridotta oppure le domande sono archiviate d’ufficio.

Art. 13
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano a partire dal giorno della loro approvazione anche per le domande giacenti e non ancora evase.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2025
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction Delibera 19 gennaio 2021, n. 15
ActionAction Delibera 19 gennaio 2021, n. 31
ActionAction Delibera 26 gennaio 2021, n. 39
ActionAction Delibera 26 gennaio 2021, n. 43
ActionAction Delibera 26 gennaio 2021, n. 49
ActionAction Delibera 26 gennaio 2021, n. 61
ActionAction Delibera 2 febbraio 2021, n. 69
ActionAction Delibera 2 febbraio 2021, n. 73
ActionAction Delibera 9 febbraio 2021, n. 102
ActionAction Delibera 16 febbraio 2021, n. 157
ActionAction Delibera 24 febbraio 2021, n. 159
ActionAction Delibera 24 febbraio 2021, n. 167
ActionAction Delibera 24 febbraio 2021, n. 175
ActionAction Delibera 24 febbraio 2021, n. 177
ActionAction Delibera 2 marzo 2021, n. 186
ActionAction Delibera 2 marzo 2021, n. 189
ActionAction Delibera 2 marzo 2021, n. 190
ActionAction Delibera 2 marzo 2021, n. 194
ActionAction Delibera 9 marzo 2021, n. 205
ActionAction Delibera 9 marzo 2021, n. 211
ActionAction Delibera 9 marzo 2021, n. 212
ActionAction Delibera 9 marzo 2021, n. 225
ActionAction Delibera 9 marzo 2021, n. 227
ActionAction Delibera 9 marzo 2021, n. 228
ActionAction Delibera 16 marzo 2021, n. 237
ActionAction Delibera 16 marzo 2021, n. 247
ActionAction Delibera 16 marzo 2021, n. 259
ActionAction Delibera 16 marzo 2021, n. 264
ActionAction Delibera 23 marzo 2021, n. 269
ActionAction Delibera 23 marzo 2021, n. 277
ActionAction Delibera 30 marzo 2021, n. 284
ActionAction Delibera 30 marzo 2021, n. 289
ActionAction Delibera 30 marzo 2021, n. 301
ActionAction Delibera 30 marzo 2021, n. 307
ActionAction Delibera 13 aprile 2021, n. 313
ActionAction Delibera 13 aprile 2021, n. 334
ActionAction Delibera 20 aprile 2021, n. 353
ActionAction Delibera 27 aprile 2021, n. 370
ActionAction Delibera 27 aprile 2021, n. 373
ActionAction Delibera 4 maggio 2021, n. 389
ActionAction Delibera 11 maggio 2021, n. 408
ActionAction Delibera 11 maggio 2021, n. 410
ActionAction Delibera 11 maggio 2021, n. 412
ActionAction Delibera 11 maggio 2021, n. 413
ActionAction Delibera 18 maggio 2021, n. 430
ActionAction Delibera 25 maggio 2021, n. 452
ActionAction Delibera 25 maggio 2021, n. 465
ActionAction Delibera 1 giugno 2021, n. 469
ActionAction Delibera 1 giugno 2021, n. 472
ActionAction Delibera 1 giugno 2021, n. 483
ActionAction Delibera 8 giugno 2021, n. 493
ActionAction Delibera 8 giugno 2021, n. 494
ActionAction Delibera 15 giugno 2021, n. 519
ActionAction Delibera 15 giugno 2021, n. 527
ActionAction Delibera 15 giugno 2021, n. 529
ActionAction Delibera 22 giugno 2021, n. 535
ActionAction Delibera 22 giugno 2021, n. 541
ActionAction Delibera 29 giugno 2021, n. 554
ActionAction Delibera 6 luglio 2021, n. 575
ActionAction Delibera 13 luglio 2021, n. 604
ActionAction Delibera 20 luglio 2021, n. 645
ActionAction Delibera 20 luglio 2021, n. 646
ActionAction Delibera 27 luglio 2021, n. 665
ActionAction Delibera 2 agosto 2021, n. 667
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 679
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 680
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 682
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 689
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 693
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 694
ActionAction Delibera 24 agosto 2021, n. 741
ActionAction Delibera 24 agosto 2021, n. 743
ActionAction Delibera 24 agosto 2021, n. 744
ActionAction Delibera 31 agosto 2021, n. 752
ActionAction Delibera 31 agosto 2021, n. 753
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 785
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 787
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 791
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 797
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 799
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 800
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 802
ActionAction Delibera 21 settembre 2021, n. 806
ActionAction Delibera 28 settembre 2021, n. 824
ActionAction Delibera 28 settembre 2021, n. 825
ActionAction Delibera 5 ottobre 2021, n. 857
ActionAction Delibera 12 ottobre 2021, n. 870
ActionAction Delibera 12 ottobre 2021, n. 874
ActionAction Delibera 12 ottobre 2021, n. 875
ActionAction Delibera 26 ottobre 2021, n. 917
ActionAction Delibera 2 novembre 2021, n. 939
ActionAction Delibera 9 novembre 2021, n. 947
ActionAction Delibera 16 novembre 2021, n. 959
ActionAction Delibera 16 novembre 2021, n. 964
ActionAction Delibera 23 novembre 2021, n. 970
ActionAction Delibera 23 novembre 2021, n. 989
ActionAction Delibera 23 novembre 2021, n. 1009
ActionAction Delibera 30 novembre 2021, n. 1020
ActionAction Delibera 7 dicembre 2021, n. 1049
ActionAction Delibera 7 dicembre 2021, n. 1056
ActionAction Delibera 7 dicembre 2021, n. 1061
ActionAction Delibera 7 dicembre 2021, n. 1062
ActionAction Delibera 14 dicembre 2021, n. 1083
ActionAction Delibera 14 dicembre 2021, n. 1098
ActionAction Delibera 14 dicembre 2021, n. 1099
ActionAction Delibera 21 dicembre 2021, n. 1119
ActionAction Delibera 21 dicembre 2021, n. 1122
ActionAction Delibera 28 dicembre 2021, n. 1131
ActionAction Delibera 28 dicembre 2021, n. 1132
ActionAction Delibera 28 dicembre 2021, n. 1153
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico