1. Alle organizzazioni culturali che investono in adeguamenti digitali indispensabili per fornire servizi culturali anche online e che effettuano gli investimenti resi necessari dal Covid 19 possono essere concessi vantaggi economici fino alla misura massima del 95 per cento.
2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:
a) spese per l’acquisto di materiale informatico hardware e software e di licenze per l’utilizzo di piattaforme informatiche per conferenze video e audio online;
b) spese per l’acquisto o l’ampliamento della banda internet;
c) spese per la realizzazione e l’aggiornamento delle pagine web e dei siti dell’organizzazione;
d) spese per l’acquisto di arredamento, attrezzature e apparecchiature tecniche resi necessari dalle disposizioni relative al Covid-19 (p.e. per il ricambio d’aria, la vendita online dei biglietti, per panelli divisori, sistemi contapersone, arredamento aggiuntivo);
e) spese per l’acquisto di diritti di utilizzo (settore audiovisivo).