1. Ai fini della rendicontazione dei vantaggi economici concessi a valere sull’esercizio 2021 sono ammesse le spese sostenute e regolarmente documentate, connesse ad attività che non si sono svolte o alla gestione di luoghi culturali che sono rimasti chiusi a causa delle disposizioni di prevenzione epidemiologica del Covid-19. Anche le spese di cui ai commi 4, 5 e 6 devono essere debitamente documentate.
2. Le spese devono derivare da obblighi contrattuali. Tale requisito è comprovato tramite autodichiarazione.
3. Sono ammesse compensazioni fra voci di spesa anche non preventivamente autorizzate, purché della medesima natura contabile.
4. Sono ammesse le spese di personale anche qualora l’organizzazione beneficiaria, per motivi legati all’emergenza sanitaria, abbia dovuto sospendere l’attività ordinaria o straordinaria, purché non abbia usufruito degli ammortizzatori sociali previsti dallo Stato.
5. Sono ammesse le spese di personale delle agenzie di educazione permanente indipendentemente dal numero di ore di lezione effettivamente svolte. Il finanziamento concesso per la “Gestione dell’agenzia – Attività ordinaria” delle agenzie di educazione permanente viene riconosciuto al momento della rendicontazione anche se effettivamente, a causa dell’emergenza da Covid-19, sono state svolte meno ore di attività o vi sono state meno giornate di frequenza di quelle pianificate ovvero riconosciute all’atto del finanziamento.
6. Sono ammesse le spese di personale delle biblioteche, anche se il numero di giorni di apertura al pubblico risulta inferiore a quello abitualmente stabilito dal regolamento delle singole biblioteche e il numero di prestiti e iniziative di promozione della lettura e della biblioteca subisce una flessione.
7. In deroga ai criteri ordinari, ai centri residenziali di educazione permanente possono essere concessi, a causa dell’emergenza da Covid-19, contributi integrativi per il mancato svolgimento di iniziative ospitate per conto terzi. Per questi finanziamenti i centri residenziali dovranno presentare un’apposita domanda conforme al modello predisposto dall’ufficio provinciale competente, dalla quale dovranno risultare le iniziative disdette e il mancato introito a seguito delle disposizioni di prevenzione epidemiologica. Il calcolo del vantaggio economico avviene in giornate di frequenza, come per l’attività organizzata in proprio, in modo analogo al finanziamento per la “Gestione dell’agenzia – Attività ordinaria”. La base di calcolo per il vantaggio economico è la differenza tra il numero di giornate di frequenza delle iniziative ospitate per conto terzi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e il numero delle giornate di frequenza delle iniziative ospitate per conto terzi nel medesimo periodo dell’anno 2019. In casi motivati (ad esempio ristrutturazione del centro residenziale) è possibile utilizzare come anno di riferimento l’ultimo anno in cui il centro residenziale ha potuto svolgere l’attività nel corso dell’intero anno (2018 o 2017). Sulla differenza si applica una riduzione del 40 per cento. Il vantaggio economico può ammontare al massimo al 90 per cento della spesa ammessa.