1. Se dopo la liquidazione dell’aiuto viene accertata la mancanza dei requisiti richiesti, l’aiuto viene revocato per intero e il beneficiario/la beneficiaria deve restituirlo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.
2. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenerlo, o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2/bis e 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.