L’articolo 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, recante “Ordinamento della formazione professionale”, e successive modifiche, dispone che i corsi finalizzati al conseguimento di una qualifica, una specializzazione o un’abilitazione professionale si concludano con l'esame di diploma.
L’articolo 9 della stessa legge provinciale prevede che i programmi didattici dei corsi possano prevedere, quali elementi integranti, periodi di formazione-lavoro in aziende. Scopo di tali periodi di tirocinio pratico è l'acquisizione, da parte delle e dei tirocinanti, di esperienze pratiche nell'ambiente produttivo e del loro avvicinamento progressivo al mondo del lavoro.
L’articolo 15 dei criteri “Valutazione delle alunne e degli alunni delle scuole professionali e disciplina degli esami di diploma” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1027 del 9 ottobre 2018 stabilisce che nei percorsi formativi che prevedono tirocini pratici di durata superiore al 20 per cento dell’orario annuale complessivo, l’ammissione all’esame finalizzato al conseguimento del diploma è possibile solo con valutazione positiva anche del tirocinio.
Per far fronte all'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, a partire dalla primavera del 2020 molte aziende hanno dovuto chiudere e sospendere l'attività ripetutamente e per lunghi periodi di tempo. Durante questi periodi di chiusura, le aziende non hanno potuto effettuare tirocini pratici, cosicché molti alunni e alunne non hanno potuto assolvere il tirocinio pratico prescritto dalla legge.
Inoltre, alcuni alunni e alunne non sono riusciti a svolgere il tirocinio pratico perché avevano contratto il COVID-19 o perché erano stati messi in quarantena.
Di conseguenza, nei casi di tirocini pratici di durata superiore al 20 per cento dell’orario annuale complessivo, tutti questi alunni e alunne non possono essere ammessi all’esame di diploma.
Il completamento della formazione di queste alunne e questi alunni viene così purtroppo procrastinato. Vi è inoltre il rischio che questi giovani interrompano la propria formazione e abbandonino il sistema di formazione senza un diploma.
Si ritiene pertanto opportuno che nello svolgimento degli esami di diploma si tenga conto di tale situazione e che per le alunne e gli alunni che per i motivi sopra menzionati non hanno potuto svolgere il tirocinio pratico, sia convocata una seconda sessione d’esame al termine del tirocinio pratico.
L’Avvocatura della Provincia ha esaminato la proposta di deliberazione sotto il profilo giuridico, linguistico e della tecnica legislativa, e richiesto lo svolgimento dei controlli per la parte contabile e con riferimento al diritto dell’Unione europea (nota prot.18.00/GV-2038 del 25.05.2021).
Ciò premesso,
la Giunta provinciale
delibera
a voti unanimi legalmente espressi
quanto segue:
1. Per le alunne e gli alunni che nell’anno formativo 2020/2021 non hanno potuto svolgere il tirocinio pratico a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 si terrà un’apposita sessione dell’esame di diploma al termine del tirocinio pratico.