1. Possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i lavoratori autonomi nonché i soggetti esercenti attività di impresa, di seguito denominati cumulativamente “imprese”, che svolgono in provincia di Bolzano una o più attività economiche tra quelle indicate ai commi 2 e 3. Il fatturato derivante da tale attività, in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, deve rappresentare almeno il 70 per cento del fatturato totale dell’impresa.
2. Hanno diritto a richiedere i sussidi le imprese che svolgono una delle seguenti attività:
a) artigianato, industria, commercio, pubblici esercizi, affitto di camere e appartamenti;
b) rifugi alpini;
c) attività di servizio, con esclusione di:
- 64 servizi finanziari (banche),
- 65 assicurazioni, fondi pensione;
d) attività florovivaistica esercitata da giardiniere e giardinieri iscritti al relativo albo professionale e nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), e attività del settore lattiero-caseario e vinicolo.
3. I beneficiari di cui al presente articolo devono soddisfare i requisiti previsti per le grandi, medie o piccole imprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché i seguenti ulteriori requisiti:
a) avere iniziato l’attività entro il 31 marzo 2021;
b) in base alla dichiarazione dei redditi presentata per l’esercizio che si è chiuso al 31.12.2019, avere ricavato dall’attività o dalle attività di cui al comma 2, lettere a), b) e c), un fatturato di almeno 30.000,00 euro o un fatturato superiore a 200.000,00 euro dalle attività di cui al comma 2, lettere d). Qualora l’impresa richiedente abbia sospeso la propria attività nell’anno 2019 per più di 30 giorni a causa di malattia, congedo parentale, inutilizzabilità dell’immobile o per altri gravi motivi, i requisiti di cui al presente comma verranno verificati sulla base della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta precedente;
c) aver subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute e dei corrispettivi giornalieri emessi, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi. Sono esclusi gli importi derivanti dalla cessione di cespiti.
4. Ai fini del raffronto il fatturato del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere maggiorato dei seguenti importi:
a) dei contributi percepiti in forza dell’articolo 25 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) dei sussidi percepiti in forza dei criteri “COVID-19 – Sussidi alle piccole imprese” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 270 del 15 aprile 2020 o percepiti ai sensi dei criteri “COVID-19 – Sussidi alle imprese agricole” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 355 del 19 maggio 2020, e successive modifiche;
c) dei contributi percepiti in forza dell’articolo 1 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, (cd. Ristori), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
d) dei contributi percepiti in forza dell’articolo 2 del decreto- legge 9 novembre 2020, n. 149 (cd. Ristori bis);
e) dei contributi percepiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, 172, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
f) dei contributi percepiti in forza dei criteri “COVID-19 - Sussidi a imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti”, di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 699 del 15 settembre 2020, e successive modifiche;
g) dei contributi spettanti in forza dei criteri “COVID-19 – Sussidi a favore di palestre, centri fitness e corsi di danza” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 289 del 3 marzo 2021.
5. Qualora l’impresa richiedente abbia sospeso la propria attività nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 per più di 30 giorni a causa di malattia, congedo parentale, inutilizzabilità dell’immobile ove viene svolta l’attività o per altri gravi motivi, il raffronto verrà fatto con il fatturato dello stesso periodo dell’anno precedente.
6. Le imprese che hanno iniziato una delle attività di cui al comma 2 successivamente al 31 marzo 2019 possono beneficiare del sussidio a prescindere dai requisiti del fatturato minimo di cui al comma 3, lettera b), e del calo di fatturato di cui al comma 3, lettera c), ma devono soddisfare, con riferimento al periodo da inizio attività fino al 31 marzo 2021, i seguenti ulteriori requisiti:
a) un fatturato medio mensile di 700,00 euro derivante dalle attività ammesse;
b) un fatturato complessivo derivante dalle attività ammesse che rappresenti almeno il 70 per cento del fatturato totale;
c) registrare una perdita d’esercizio.
7. Sono esclusi dai sussidi:
a) gli studi associati e le scuole di sci, qualora tutti o alcuni delle libere e dei liberi professionisti che li costituiscono presentino autonomamente, per la medesima attività, domanda di concessione del sussidio di cui ai presenti criteri;
b) le imprese individuali, le libere e i liberi professionisti e le lavoratrici e i lavoratori autonomi il cui reddito lordo negli anni 2019 e 2020 non provenga prevalentemente dalle attività di cui al comma 2, qualora il reddito lordo annuo non riconducibile alle attività di cui al comma 2 sia superiore a 50.000,00 €;
c) le imprese iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, e successive modifiche;
d) le imprese che al 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. In deroga al periodo precedente, i sussidi possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché tali imprese non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
e) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
f) le imprese che prima del 31 dicembre 2019 risultavano in liquidazione, in quanto l’attività ordinaria risultava interrotta a causa di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
g) le imprese che hanno richiesto un sussidio ai sensi dei criteri “COVID-19 – Sussidi alle imprese” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 23 marzo 2021 o hanno richiesto un sussidio ai sensi dei criteri “COVID-19 – Sussidi alle imprese agricole” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 353 del 20 aprile 2021;
h) i soggetti che abbiano reso, in precedenti domande di agevolazione Covid-19, dichiarazioni non veritiere o abbiano omesso informazioni dovute;
i) le imprese che al momento della concessione o liquidazione del sussidio di cui ai presenti criteri non siano più attive.