1. I beneficiari devono mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del sussidio.
2. I beneficiari si impegnano a restituire la parte del sussidio percepito che eventualmente ecceda il totale dei costi fissi di cui all’articolo 4, relativi all’intero anno 2020, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del sussidio stesso.
3. I beneficiari che abbiano percepito anche gli aiuti per i settori particolarmente colpiti di cui ai criteri approvati con le deliberazoni della Giunta provinciale n. 699 del 15.9.2020, e successive modifiche, e n. 289 del 30.3.2021 si impegnano a restituire la parte del sussidio percepito che, sommato agli aiuti percepiti ai sensi di detti criteri, eccede il totale dei costi fissi di cui all’articolo 4 delle deliberazioni n. 699/2020 e successive modifiche e n. 289/2021, relativi all’intero anno 2020, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del sussidio stesso.