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1. di ridurre nell’anno scolastico 2020/21 la retta mensile o settimanale per tutti gli alunni e tutte le alunne delle scuole secondarie di primo e secondo grado, delle scuole professionali nonché degli apprendisti che alloggiano in convitti privati e in convitti provinciali gestiti da terzi nella misura seguente:
- del 15% in caso di presenza nel convitto di più della metà dei giorni d’insegnamento previsti dal calendario scolastico
- del 30% in caso di presenza nel convitto di meno della metà dei giorni d’insegnamento previsti dal calendario scolastico
- del 50% in caso di presenza nel convitto dal 0 al 20% dei giorni d’insegnamento previsti dal calendario scolastico
- queste riduzioni si applicano anche a tutti i casi di quarantena.
2. I convitti devono calcolare la rispettiva riduzione e addebitare il prezzo ridotto del posto in convitto agli alunni e alle alunne dall'inizio dell'anno scolastico.