1. La struttura organizzatrice può prevedere riunioni, anche a distanza in forma telematica, con l’esperto esterno o l’esperta esterna, per pianificare, definire, realizzare e valutare l’attività nonché per programmare le fasi successive della stessa. A tal fine, in casi particolari, può essere previsto un compenso ai sensi degli articoli 9, comma 1, 10, 11 e 12.
2. Per l’elaborazione di materiale didattico o di eventuali materiali di supporto e per ulteriori prestazioni particolari, come per esempio l’elaborazione di materiali specifici e mirati per il gruppo di destinatari o di questionari, la realizzazione di video di apprendimento e simili, la correzione di elaborati finali, la produzione di documentazione di sintesi dei risultati delle attività, l’assistenza tecnica nelle iniziative online, le registrazioni e l’utilizzo di webinar e simili, può essere concesso un adeguato compenso, tenuto conto dei prezzi correnti, ove esistenti.
3. In casi eccezionali, per iniziative di particolare natura può essere previsto un congruo compenso, tenuto conto dei prezzi correnti, ove esistenti, anche per:
a) il pagamento per la messa a disposizione di attrezzature tecnico-scientifiche;
b) l’eventuale pagamento della relativa assicurazione;
c) l’eventuale pagamento di personale per l’utilizzo delle suddette attrezzature;
d) lo sviluppo di fotografie o filmati;
e) il trasporto dei partecipanti dalla sede dell’iniziativa alla sede dello svolgimento delle eventuali prove pratiche.
4. La congruità del compenso di cui ai commi 2 e 3 viene valutata dalla struttura organizzatrice competente per il conferimento dell’incarico, tenuto conto dell’istruttoria svolta dal collaboratore o dalla collaboratrice, competente in materia, responsabile dell’iniziativa.