1. Sono agevolabili:
a) l’acquisto e l’installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici, inclusi gli ibridi plug-in, e gli eventuali costi per uno specifico allacciamento elettrico;
b) la messa a disposizione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici, inclusi gli ibridi plug-in, per mezzo di un contratto di servizio, compreso un eventuale specifico allacciamento elettrico; i contratti devono avere una durata almeno triennale e prevedere, alla loro scadenza, l’acquisto della proprietà del bene agevolato;
c) l’allacciamento e l’installazione di una o più stazioni di ricarica, se messe a disposizione a titolo gratuito.
2. Per ciascuna iniziativa di cui al comma 1 è concesso un contributo dell’80 per cento della spesa ammessa, per un importo massimo di 1.000,00 euro per ogni sistema di ricarica.
3. Ai privati possono essere concessi contributi per un massimo di tre sistemi di ricarica.
4. L’installazione a regola d’arte deve essere attestata tramite dichiarazione di conformità ai sensi di legge.