1. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri si intende per:
a) “impianto di condizionamento d’aria”: complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell’aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura;
b) “caldaia”: complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione;
c) “impianto di riscaldamento” sistema tecnico per il riscaldamento di un edificio o di una porzione di esso mediante una o più caldaie;
d) “potenza nominale utile”: potenza massima di riscaldamento o raffrescamento, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;
e) “esperti qualificati indipendenti”: persone con una specifica qualifica professionale secondo la normativa vigente; non può trattarsi del proprietario/della proprietaria e di persone ad esso/essa subordinate.