1. I presenti criteri sono emanati al fine di garantire un elevato grado di efficienza degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria e quindi ridurre il consumo di energia e l’emissione di CO2.
2. Per le finalità di cui al primo comma, gli impianti di riscaldamento con potenza nominale utile totale superiore a 100 kW e gli impianti di condizionamento d’aria con potenza nominale utile totale superiore a 100 kW devono essere sottoposti ad un controllo regolare dell’efficienza energetica, ai sensi degli articoli 4 e 5.