Con deliberazione della Giunta provinciale 19 gennaio 2009, n. 81, sono state approvate le indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado nelle scuole di lingua tedesca della Provincia di Bolzano.
Attraverso la presente deliberazione si intende aumentare il monte ore annuale per la disciplina “movimento e sport”, al fine di soddisfare la naturale necessità di movimento delle alunne e degli alunni e di promuovere il loro sviluppo armonico e il loro apprendimento. In tal senso alle indicazioni provinciali vengono apportate le seguenti modifiche:
A) Scuola primaria: Il monte ore annuale per la disciplina “movimento e sport” nella prima classe (attualmente 68 ore) nonché nella quarta e quinta classe (attualmente 34 ore per ciascuna) viene aumentato rispettivamente di 34 ore annuali (in futuro 102 ore nella prima e 68 ore nella quarta e quinta classe; nella seconda e terza classe il monte ore annuale rimane invariato). Le ore aggiuntive non comportano un aumento dell’orario di insegnamento complessivo, ma vengono coperte attraverso l’utilizzo dell’orario d’ insegnamento obbligatorio residuo a disposizione della scuola (che pertanto viene ridotto nella prima classe da 102 ore a 68 ore annuali e nella quarta e quinta classe da 34 ore annuali a zero).
B) Scuola secondaria di primo grado: Il monte ore annuale per la disciplina “movimento e sport” viene aumentato in tutte le classi da 51 ore a 68 ore. Le ore aggiuntive non comportano un aumento dell’orario d’ insegnamento complessivo, ma vengono coperti dall’utilizzo della quota autonoma di flessibilità.
La sezione tedesca del Consiglio scolastico provinciale nella seduta del 06.11.2017 ha espresso parere favorevole circa la presente proposta di deliberazione.
L’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, prevede che la Provincia adotti le modifiche dei programmi e degli orari d’insegnamento e d’esame, ivi compresa l’introduzione di nuovi insegnamenti, con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Sulla base della disposizione dell’articolo 15 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, la Giunta provinciale approva le indicazioni provinciali per le scuole primarie e secondarie di primo grado e trasmette la relativa deliberazione al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, ai fini dell’audizione e per l’acquisizione del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (ora Consiglio superiore della pubblica istruzione).
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
d e l i b e r a
a voti unanimi legalmente espressi:
1. Le indicazioni provinciali per le scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua tedesca, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 19 gennaio 2009, n. 81, sono modificate secondo l’accluso allegato; le modifiche trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019.
2. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai fini dell’audizione e per l’acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
3. L’assessore competente o una persona da questi incaricata è designato ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, quale rappresentante della Provincia nella trattazione di questa materia presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
4. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione a seguito della conclusione del procedimento di cui all’articolo 9 del DPR n. 89/1983.