Criteri per l’acquisto di opere d’arte da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca
1. I presenti criteri disciplinano l’acquisto, da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca, di opere d’arte ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c), della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.
1. Con gli acquisti si intende incentivare e documentare l’attività artistica contemporanea in Alto Adige e promuoverne la conoscenza.
1. Possono essere acquistate le seguenti opere di artiste e artisti originari della provincia di Bolzano o la cui vita e attività artistica si svolgano prevalentemente nel territorio provinciale:
a) quadri;
b) sculture;
c) installazioni;
d) oggetti;
e) fotografie;
f) altre analoghe forme di produzione artistica.
2. Possono essere acquistate solo opere di artiste e artisti viventi o opere la cui esecuzione non risalga a più di 50 anni.
3. Il prezzo di acquisto delle singole opere deve essere inferiore a 40.000 euro.
1. La Ripartizione competente comunica annualmente, tramite un avviso pubblicato sul sito istituzionale, la propria intenzione di acquisto, lo stanziamento previsto e il termine di presentazione delle offerte.
2. Le offerte presentate entro il termine previsto sono valutate da una commissione composta da tre esperte ed esperti, scelti dalla Giunta provinciale da una rosa di sei nominativi proposti dalla Consulta culturale per il gruppo linguistico tedesco. Nella nomina degli esperti ed esperte deve essere rispettato il principio di rotazione, in armonia con il compito di documentazione.
3. La commissione valuta le offerte sulla base dei criteri di cui all’articolo 5 e verifica la congruità dei prezzi.
1. Per l’acquisto valgono i seguenti criteri di valutazione:
a) qualità artistica dell’opera da acquistare;
b) il curriculum/la carriera o il potenziale dell’artista;
c) l’importanza che la produzione dell’artista ha acquisito grazie alla critica o all’apprezzamento da parte di enti pubblici o soggetti competenti in materia. A tal fine si tiene conto, fra l’altro, del conferimento di premi, riconoscimenti e borse di studio;
d) la documentazione del lavoro artistico contemporaneo.
1. Le opere d’arte acquistate sono inventariate, catalogate, custodite e conservate secondo le disposizioni vigenti.
2. L’Ufficio Cultura provvede alla promozione della conoscenza delle opere.
3. Le opere acquistate possono essere esposte in spazi pubblici, quali musei o sale di esposizione, oppure in luoghi di interesse provinciale.