Con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, è stata attuata la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Con la suddetta direttiva gli stati membri vengono tra l’altro obbligati a introdurre Piani d’Azione nazionali per definire gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.
Il suddetto piano d’azione prevede al punto A.2.2 misure per l’informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari.
Il piano d’azione prevede inoltre che l’obbligo della segnalazione del trattamento - secondo le modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome - è previsto tra l’altro in caso di impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone.
Con propria deliberazione n. 817 del 1° luglio 2014, recante “Prescrizioni in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari“ sono state stabilite tra l’altro distanze di sicurezza e misure di contenimento della deriva durante la distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti ad aree frequentate dalla popolazione.
Con propria deliberazione n. 566 del 24 maggio 2016 concernente “Funzioni amministrative in materia dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari“ è stato tra l’altro definita come competenza della Provincia autonoma di Bolzano la determinazione delle modalità d’informazione preventiva dell’uso di prodotti fitosanitari.
E` necessario stabilire le modalità di segnalazione dei trattamenti fitosanitari in ambito agricolo in modo uniforme a livello provinciale.
Ciò premesso la Giunta provinciale
d e l i b e r a
ad unanimità di voti legalmente espressi
di emanare le seguenti disposizioni per l’informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari ai sensi del Piano d’Azione nazionale:
1. Fatte salve le prescrizioni riportate in etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati, gli utilizzatori sono obbligati a informare preventivamente le persone interessate e potenzialmente esposte ai prodotti fitosanitari.
2. Quest’obbligo d’informazione riguarda l’impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità delle seguenti aree pubbliche:
- parchi e giardini,
- campi sportivi,
- aree ricreative e parchi gioco.
Inoltre quest’obbligo d’informazione vale anche per la distribuzione di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli adiacenti a plessi scolastici, asili nido, centri diurni per l’infanzia e parchi gioco per bambini con i cortili e le aree pertinenti, strutture sanitarie e istituti di cura, parchi gioco, piste ciclabili e itinerari ciclopedonali, purché siano inseriti nel piano urbanistico comunale e per marciapiedi o strade pedonali nei centri edificati.
3. Durante l’applicazione di prodotti fitosanitari, al bordo del campo trattato dev’essere apposto ben visibile verso le aree di cui al punto 2 un cartello di formato DIN A4, contenente ben leggibile almeno la seguente dicitura:
„Fläche möglicherweise mit Pflanzenschutzmitteln behandelt“
“Area potenzialmente trattata con prodotti fitosanitari“.
Il cartello deve rimanere apposto fino alla scadenza del tempo di rientro indicato nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, per almeno 48 ore dopo l’applicazione dei prodotti fitosanitari.
4. Si prescinde dall’obbligo di segnalazione,se la distanza tra la coltura trattata e le aree di cui al punto 2 è oltre 10 metri in caso di colture arboree e oltre 5 metri in caso di colture erbacee oppure, se l’appezzamento trattato è reso inaccessibile per non autorizzati con una recinzione o una barriera equivalente.
5. Nelle aree agricole adiacenti a piste ciclabili o ad itinerari ciclopedonali la segnalazione può limitarsi ai relativi accessi.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.