1. Al termine di ciascun periodo di valutazione, il consiglio di classe esprime collegialmente la valutazione periodica o finale delle alunne e degli alunni. La valutazione periodica e finale riguardano i processi formativi e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni in tutte le discipline, nell’area di apprendimento trasversale Educazione civica e nelle ulteriori attività previste nell'orario annuale personalizzato nonché il livello globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni e il comportamento.
2. Le sedute di scrutinio hanno luogo immediatamente prima della conclusione del rispettivo periodo di valutazione. Il calendario degli scrutini viene definito dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 appartengono di diritto al consiglio di classe:
a) come presidente, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico oppure la sua vicaria o il suo vicario oppure una o un docente della classe delegata o delegato dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico;
b) il personale docente delle discipline nonché dell’area di apprendimento trasversale Educazione civica;
c) il o la docente di sostegno assegnato o assegnata alla classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidata la stessa classe, la valutazione è effettuata collegialmente ed è espressa con un unico voto;
d) il o la docente di religione cattolica o delle attività alternative alla religione cattolica, limitatamente alle alunne e agli alunni, che frequentano tale insegnamento o le attività alternative alla religione cattolica secondo le disposizioni vigenti;
e) nella scuola secondaria di primo grado, il personale docente di strumento musicale, limitatamente alle alunne e agli alunni che frequentano le lezioni di strumento musicale;
f) le collaboratrici o i collaboratori all'integrazione, limitatamente alle alunne e agli alunni loro assegnate o assegnati, senza diritto di voto.
4. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 non appartengono di diritto al consiglio di classe:
a) il personale docente che insegna alle alunne e agli alunni esclusivamente nell'ambito della quota obbligatoria riservata all'istituzione scolastica e/o della quota facoltativa opzionale nonché nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa; questi docenti forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento delle alunne e degli alunni nelle forme stabilite dal collegio dei docenti;
b) il personale docente di lingua per le alunne e gli alunni con background migratorio e il personale docente che è assegnato alla classe per l’insegnamento nel team o in compresenza; il collegio dei docenti delibera in quale forma le osservazioni sullo sviluppo degli apprendimenti sono considerate nel consiglio di classe.
5. Ogni docente deve essere sostituita o sostituito, in caso di assenza, da un’altra o da un altro docente. Qualora la presidenza venga assunta da una o da un docente, la stessa o lo stesso non viene sostituita o sostituito.