1. Possono accedere alle agevolazioni i/le titolari e i direttori/le direttrici di farmacie che godono dell’indennità di residenza, che appartengono, ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali, alla quarta classe per il calcolo differenziato ai fini della percentuale di sconto e che gestiscono
a) una piccola farmacia periferica oppure
b) in aggiunta alla farmacia rurale, un dispensario farmaceutico ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, il/la cui farmacista responsabile, nominato/nominata presso l’ufficio provinciale competente, è in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue provinciali riferito al livello A ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di una delle certificazioni dichiarate equipollenti.
2. Per ottenere il finanziamento il dispensario di cui al comma 1), lettera b), deve rimanere aperto per un minimo di 20 ore settimanali.
3. Ai sensi dei presenti criteri per piccole farmacie periferiche si intendono farmacie rurali collocate in comuni con meno di 2000 abitanti.
4. Sono escluse dall’agevolazione:
a) le farmacie rurali che gestiscono un dispensario farmaceutico stagionale;
b) le farmacie rurali che gestiscono un dispensario farmaceutico in uno dei comuni indicati nell’Allegato B del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55, che, con riferimento all’articolo 4, comma 3, del decreto stesso, sono considerati zone a forte sviluppo turistico.
c) le farmacie rurali ubicate in comuni considerati zone a forte sviluppo turistico.