1. L’impresa agricola del/della richiedente deve soddisfare i seguenti presupposti minimi:
a) coltivare due ettari di superficie a prato o di superfici foraggere avvicendate e allevare nella propria azienda due unità bovine adulte (UBA), oppure
b) coltivare un ettaro di superficie a frutticoltura o viticoltura, oppure
c) coltivare due ettari di superficie a colture specializzate.
Per il riconoscimento dei presupposti minimi valgono i rispettivi dati contenuti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole. Le aziende a indirizzo produttivo misto che coltivano diverse colture agricole di cui alle lettere a), b) e c), devono avere almeno due ettari di superficie e le superfici frutti-viticole vengono moltiplicate per il fattore due.
2. Per le aziende zootecniche, tenuto conto delle possibili tolleranze, il carico di bestiame minimo e massimo da osservare è quello previsto per gli aiuti provinciali vigenti a favore di investimenti nelle imprese agricole; sono esonerate da tale obbligo le aziende ad indirizzo produttivo misto con al massimo tre unità di bestiame adulto (UBA).
3. Gli aiuti di cui all’articolo 5, comma 1, sono concessi esclusivamente ad imprenditori agricoli per i quali il VSE del nucleo familiare non superi il valore di 5,00 e i cui componenti del nucleo familiare non esercitino, oltre alle attività agrituristiche, altre attività turistiche o extra-agricole; queste ultime sono ammesse solo se svolte con non più di due dipendenti a tempo pieno o lavoratori stagionali per un periodo complessivo analogo. Ai fini della concessione dell’aiuto si considera lo stesso anno fiscale preso a riferimento ai fini della DURP al momento della presentazione della domanda. Per i richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto soddisfano i presupposti come giovani agricoltori, già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto, il VSE del nucleo familiare non può superare il valore di 5,40. Rimangono invariati i restanti presupposti previsti dal presente comma.
4. Condizione per beneficiare degli aiuti è ottenere una classificazione di almeno 3 fiori ai sensi dell’articolo 1/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, dopo la conclusione dei lavori e acquisti per i quali è stata richiesta l’agevolazione.
5. Presupposto necessario per la concessione di aiuti ad aziende non classificate o classificate con 1 o 2 fiori alla data di presentazione della domanda è:
a) la frequenza con profitto di un apposito corso ai sensi del punto 3.1, lettera c), della deliberazione della Giunta provinciale n. 4617 del 09.12.2008, e successive modifiche, oppure
b) il possesso della qualifica professionale conseguita presso una scuola professionale per l’agricoltura o per l’economia domestica e agroalimentare a partire dall’anno 1995, da parte del/della titolare dell’azienda o di un/una familiare che collabora in modo continuativo nell’azienda.
6. Presupposti necessari per la concessione di mutui a tasso agevolato sono i seguenti:
a) nessuno svolgimento di altre attività turistiche da almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di aiuto;
b) presentazione di un piano contenente un calcolo di redditività dell’attività prevista dopo l’esecuzione degli investimenti ed indicazione delle misure con le quali l’azienda intende ottenere la classificazione programmata.