1. I presenti criteri si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”.
2. I prodotti detergenti e disinfettanti, utilizzati per la pulizia dei locali di edifici pubblici devono corrispondere ai criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale del 24 maggio 2012 (Decreto CAM).
3. I prodotti detergenti e disinfettanti devono inoltre soddisfare i criteri fissati dal marchio Ecolabel, o Angelo Blu o Nordic Swan o altre etichette ambientali ISO 14024 di tipo I e rispettare anche i punti 4 e seguenti nonché la lettera B.
4. Le seguenti sostanze chimiche non possono essere presenti in prodotti utilizzati per la pulizia:
- Idrocarburi alifatici. La loro presenza è ammessa solo nella formulazione di prodotti deceranti.
- Acido fosforico
- Fosfati
- Fosfonati
- Alchilbenzensolfonati
- Sbiancanti ottici
- Butilenglicole (etere glicolico)
- Soluzioni ammoniacali concentrate ed ammine organiche (MEA, TEA). Il loro uso è ammesso solo qualora la concentrazione massima sia pari allo 0,15% nella soluzione finale d’uso.
- Composti clorurati (per es. Sodio ipoclorito, tricloroisocianurato, 1,4-diclorobenzene/PDCB)
- Polimeri acrilici metallizzati che si trovano nelle cere usate per la cura e la manutenzione dei pavimenti. Il loro uso è consentito esclusivamente per interventi di pulizia periodica e straordinaria, così come l’uso dei prodotti deceranti non conformi alle prescrizioni della presente delibera.
- Acido amidosolfonico
5. L’utilizzo dei seguenti prodotti per la pulizia e la protezione di superfici è da preferire dal punto di vista ecologico:
- Detergenti a base di aceto, polveri abrasive fini
- Acido citrico
- Acido maleico
- Acido lattico
- Lana fine d’acciaio
- Cera d’api, vernice di olio di lino, olio d’oliva
- Detergenti per vetri a base di acetoalcool
6. Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti detergenti devono essere redatte conformemente al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, modificato con Regolamento (UE) N. 830/2015 della Commissione Europea del 28 maggio 2015.