1. Le/I componenti del comitato devono astenersi dal prendere parte alla formulazione dei pareri:
a) che riguardano liti o contabilità loro proprie verso la Provincia o i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza o controllo;
b) quando si tratta d’interesse proprio, o d’interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi di sorta ai medesimi;
c) quando essi stessi o rispettivi coniugi o discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i destinatari del provvedimento;
d) quando abbiano dato consiglio o prestato attività professionale nell’affare in trattazione;
e) quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di uno dei destinatari del provvedimento;
f) quando siano amministratori, gerenti o sindaci di un ente, di un’associazione, di un comitato, di una società o azienda che ha interesse al provvedimento.
2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il componente del comitato può chiedere al presidente l’autorizzazione ad astenersi.
3. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala sedute durante l’intera trattazione dell’affare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario del comitato.