1. I costi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono ammessi agli aiuti, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafi 2, 6, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Le pubblicazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sono ammissibili se non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari. L'unica eccezione è un riferimento all'origine di prodotti agricoli coperti da:
a) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 702/2014, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;
b) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 702/2014, purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.
3. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari finali e devono essere accessibili a tutte le imprese operanti sul territorio provinciale che ne abbiano i requisiti, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa sull'IVA.
5. I premi simbolici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sono ammissibili se versati al prestatore delle azioni promozionali e se il premio è stato effettivamente consegnato nonché su presentazione di una prova della consegna.
6. Sono ammissibili le azioni promozionali effettuate da associazioni e organizzazioni di produttori, se la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.