1. I posti per educatrici ed educatori sociali della scuola rientrano nella dotazione organica di cui agli articoli 15 e 15/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.
2. La scuola pubblica l’offerta del posto seguendo i criteri della qualità, della trasparenza, del concorso e della parità di trattamento e svolge la procedura di selezione. Pubblica il relativo bando sul proprio sito e sul proprio albo e, nel contempo, lo inoltra al centro per l’inclusione e promozione della salute. Per bandire congiuntamente un posto, le scuole possono anche aggregarsi affidando il compito di coordinamento ad una scuola.
3. Il bando del posto contiene:
a) l’entità del posto e la durata dell’impiego;
b) la sede di lavoro e l’area di attività;
c) le modalità ed i termini per la presentazione della candidatura;
d) i criteri di valutazione.
Oltre ai criteri stabiliti con la presente deliberazione la scuola può, nel bando, stabilirne ulteriori per la procedura di selezione.
4. La procedura di selezione consiste in una valutazione dell’esperienza lavorativa ed in un colloquio. Essa viene eseguita da una commissione composta da tre membri e nominata dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico.
5. La partecipazione alla procedura di selezione è riservata alle persone che possono dimostrare di aver assolto studi universitari almeno triennali in
a) pedagogia sociale;
b) lavoro sociale;
c) uno studio paragonabile in ambito pedagogico, che da diritto ad accedere alle graduatorie provinciali per educatrici ed educatori professionali.
6. La procedura di selezione termina con la valutazione da parte della commissione e con la formazione di una graduatoria divisa in due gruppi:
a) il primo gruppo è riservato a quelle persone dichiarate idonee dalla commissione che possono dimostrare un lavoro valutato positivamente come educatrice o educatore professionale presso la scuola o le scuole cui si riferisce la graduatoria;
b) il secondo gruppo contiene tutte le altre persone che hanno superato la procedura di selezione.
7. La graduatoria viene approvata con decreto della dirigente scolastica o del dirigente scolastico ed è pubblicata sul sito e sull’albo della scuola. Essa è impiegata ai fini dell’occupazione dei posti, ha una validità di massimo tre anni e decade in ogni caso con l’istituzione del profilo professionale delle educatrici e degli educatori sociali della scuola.