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1. Di prendere atto che, ai sensi della nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili ed immigrazione - Direzione centrale, dd 24/02/2016, si riconosce alle agenzie di educazione permanente accreditate la funzione di rilasciare attestazioni relative alla conoscenza linguistica ai fini dell’adempimento dell’Accordo d’Integrazione ed equiparabili a quelle rilasciate dai CPIA nel resto del territorio nazionale.
2. I corsi di tedesco ed italiano dei livelli A1 e A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa destinati ai cittadini extracomunitari hanno una durata minima di 40 ore da 60 minuti e hanno carattere gratuito.Si può prescindere dal numero minimo di 8 partecipanti solo previa consultazione e autorizzazione da parte degli Uffici competenti, ripettivamente dall’Ufficio Educazione permanente (14.3) e dall’Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere (15.3).
3. L’accreditamento delle agenzie di educazione permanente che svolgono i suddetti corsi di lingua è delegato al Direttore della Ripartizione Cultura tedesca e al Direttore della Ripartizione Cultura italiana.