La legge 23 agosto 1993, n. 352, e successive modifiche, e il d.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, rappresentano il quadro nazionale di riferimento per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
Con la deliberazione n. 2536 del 9 giugno 1997 la Giunta provinciale ha emanato la direttiva per le UU.SS.LL riguardante i controlli igienici sui funghi”.
All’articolo 11 di detta direttiva è stabilito che i micologi dell’Ispettorato micologico dell’Azienda Sanitaria effettuano, su richiesta dei commercianti, la visita finalizzata al rilascio della certificazione sanitaria di cui all’articolo 15 della legge n. 352/1993, come modificato dall’articolo 3 del d.P.R. n. 376/1995.
L’obiettivo fondamentale della normativa nazionale e dell’Unione sull’igiene alimentare è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Ne consegue che, data la rapida deteriorabilità dei funghi, i relativi controlli devono essere necessariamente effettuati in tempo celere.
Negli ultimi anni vi è stato un notevole incremento del volume commerciale dei funghi con elevati quantitativi di merce, in particolare a Bolzano, dove nel periodo estivo quotidianamente diversi quintali di finferli e porcini devono essere sottoposti al controllo finalizzato alla certificazione sanitaria.
Per far fronte a tale volume di lavoro sarebbe necessario impiegare uno o più ispettori micologi a tempo pieno per un periodo di 4-5 mesi con un evidente, pesante impatto sull' organizzazione e sullo svolgimento delle restanti attività di competenza degli Ispettorati micologici.
L’attuale dotazione organica di personale con la qualifica di micologo/micologa operante presso gli Ispettorati Micologici non consente di gestire tale volume di lavoro e di garantire la certificazione dei funghi in tempi rapidi.
È pertanto assolutamente necessario trovare soluzioni organizzative alternative che consentano di operare a garanzia della tutela dei consumatori.
Il decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686, definisce i criteri e le modalità per il rilascio dell’attestato di micologo.
Con il decreto del Ministero della Salute 26 novembre 2003 è stato istituito il Registro nazionale dei micologi, al quale sono iscritti, oltre ai micologi operanti presso le Aziende sanitarie, anche i micologi privati in possesso dei requisiti formativi propedeutici al riconoscimento della qualifica di micologo.
Diverse regioni, quali la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Toscana e la Liguria, hanno già affrontato e risolto la problematica sopra esposta, affidando l’attività di certificazione dei funghi epigei freschi destinati al commercio al dettaglio anche a micologi privati iscritti al Registro nazionale.
Le modalità con cui dette regioni si avvalgono dell’operato dei micologi privati sono state diversamente normate dalle stesse.
Esaminate le soluzioni possibili, si è giunti alla conclusione che la procedura del nulla-osta sia quella più equilibrata, più snella, semplice e comunque più idonea a garantire il controllo sull’operato dei micologi privati da parte degli Ispettorati Micologici dell’Azienda Sanitaria.
La procedura del nulla-osta prevede che l’impresa alimentare che commercializza funghi commestibili inoltri all’ispettorato micologico territorialmente competente la richiesta di nulla-osta per potersi avvalere di un determinato micologo privato ai fini della certificazione dei funghi. La richiesta deve essere corredata di idonea documentazione. Il nulla-osta rimane valido fino a revoca da parte dell’autorità che lo ha rilasciato.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
d e l i b e r a
a voti unanimi legalmente espressi:
- 1. di modificare la ”Direttiva alle UU.SS.LL riguardante i controlli igienici sui funghi”, emanata con deliberazione n. 2536 del 9 giugno 1997, inserendo dopo il comma 1 dell’articolo 11 i seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6:
“2. La certificazione sanitaria dei funghi appartenenti alle specie commestibili Boletus edulis (porcino) e Cantharellus cibarius (finferlo) può essere altresì effettuata da micologi privati iscritti al Registro nazionale dei micologi previo rilascio di nulla-osta da parte dell’Ispettorato Micologico del comprensorio sanitario territorialmente competente. L’impresa alimentare che commercializza i funghi da certificare deve presentare apposita domanda per il rilascio del nulla-osta.
3. L’Ispettorato Micologico, nel rilasciare il nulla-osta, verifica i dati identificativi dell’impresa alimentare richiedente, del micologo incaricato e l’iscrizione di quest’ultimo al Registro nazionale dei micologi.
4. L’impresa alimentare richiedente deve trasmettere ogni anno all’Ispettorato Micologico territorialmente competente una relazione in cui viene indicato il numero delle certificazioni rilasciate dal micologo incaricato, suddiviso per specie fungine.
5. L’Ispettorato Micologico deve registrare i nulla-osta rilasciati e può in ogni momento disporre verifiche al fine di accertare la regolarità della certificazione rilasciata dal micologo privato.
6. Il nulla-osta rimane valido fino alla revoca da parte dell’Autorità che lo ha rilasciato.”
La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.