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1) di ripartire i costi per il pagamento della retta per persone con disabilità, con malattia psichica ed affette da dipendenza, che hanno compiuto 18 anni o hanno assolto l’obbligo formativo, e sono ammesse in servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali specializzati siti in provincia di Bolzano ed in strutture socio-sanitarie site nel territorio nazionale, nella misura del 70% a carico del Fondo sociale provinciale e del 30% a carico del Fondo sanitario provinciale;
2) di non far rientrare nella modalitá di ripartizione dei costi per il pagamento della retta di cui al punto 1 le strutture sociali e sanitarie site in Provincia di Bolzano, la cui gestione compete, ai sensi della normativa provinciale e dei piani di settore provinciali, rispettivamente all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ed ai Servizi sociali delle Comunità comprensoriali/ all’Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano e le strutture psichiatriche e per le dipendenze site sul territorio nazionale, per le quali l’Azienda Sanitaria dell'Alto Adige stipula appositi accordi contrattuali, salvo diversi accordi tra i Servizi sociali ed i Servizi sanitari competenti;
3) gli invii alle strutture socio-sanitarie di cui al punto 1. sono concordati preventivamente, e di volta in volta, tra i Servizi sociali ed i Servizi sanitari specialistici territorialmente competenti;
4) la partecipazione dell’utente al costo del servizio è applicata sulla quota della retta a carico dei Servizi sociali, nelle modalità previste dal Decreto del Presidente della Provincia del 01.08.2000, n. 30 e successive modifiche;
5) la ripartizione dei costi di cui al punto 1. si applica alle nuove ammissioni di utenti in strutture socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali specializzate che operano in provincia di Bolzano ed in strutture socio-sanitarie site nel territorio nazionale, a partire dalla data di approvazione della presente Deliberazione.