1. Le scuole individuano il fabbisogno, descrivono la particolare offerta formativa e il risultato che si intende perseguire. La specifica qualificazione professionale, disciplinare o didattica richiesta al docente al fine di realizzare la particolare offerta formativa è definita nel profilo dei requisiti.
2. L’Intendenza scolastica valuta la particolare offerta formativa e verifica il profilo dei requisiti richiesti e le caratteristiche del posto.
L’Intendente scolastico approva il posto per il quale avviare la selezione, se:
a) il profilo dei requisiti corrisponde ai requisiti di cui all’articolo 1, comma 2;
b) il posto è formato per almeno il 50% da ore destinate alla particolare offerta formativa;
c) vengono occupati, per istituzione scolastica e tipo di posto, non oltre il 50% dei posti vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico e non più di due posti per ogni grado di scuola destinati alle particolari offerte formative e alle particolari metodologie didattiche;
d) non viene concessa alcuna precedenza al personale docente che rientra sul posto da assegnare.
Al termine della procedura selettiva l’Intendente scolastico approva apposite graduatorie al fine dell’assegnazione dei posti.
3. La scuola bandisce la disponibilità dei posti per realizzare la particolare offerta formativa ed è responsabile per la procedura selettiva. Trasmette in tempo utile i risultati della procedura selettiva all’Intendenza scolastica per l’approvazione e la pubblicazione delle apposite graduatorie.
4. La copertura dei posti con insegnanti già assunti a tempo indeterminato è effettuata dall’Intendenza scolastica. La copertura dei posti nell’ambito di un’assunzione a tempo determinato è effettuata dalla scuola.
5. Ulteriori modalità e termini sono definiti con circolare dell’Intendente scolastico.