1. I contributi per gli investimenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono volti ad incentivare gli investimenti in infrastrutture a favore dei gestori di terminal, per accrescere la sicurezza e l’interoperabilità degli stessi, purché essi siano di interesse pubblico oppure gestiti da un ente pubblico. Gli investimenti possono essere effettuati esclusivamente per il trasbordo di unità di trasporto nel trasporto combinato di merci e possono riguardare:
a) adattamenti infrastrutturali, armamento, sistemi di segnalamento e di controllo;
b) progetti di collegamento alla rete ferroviaria principale;
c) ampliamenti dei terminal;
d) spostamento e prolungamento dei binari;
e) costruzione di rampe o altri allacciamenti alla rete stradale;
f) progetti di modifica di piccoli manufatti come ponti, passaggi e altri sovrappassi, gallerie, trincee coperte e altri sottopassi, che consentono l’accesso al terminal, ma sono ubicati fuori dall’area del terminal;
g) lavori di manutenzione straordinaria del terminal.
2. Sono ammessi a contributo esclusivamente gli investimenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), preventivamente approvati dall’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità.
3. Per gli investimenti ammessi può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammessa.
4. Le risorse finanziarie per l’incentivazione degli investimenti in infrastrutture sono determinate dalla Giunta provinciale nell’ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato dal Consiglio provinciale.