Criteri generali per la concessione di finanziamenti per la promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi
1. I presenti criteri generali disciplinano la concessione di finanziamenti per la promozione e la realizzazione del modello abitativo innovativo di co-housing, in collaborazione con soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera S), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.
1. Per “co-housing” si intende una formula abitativa basata su un modello di convivenza attiva e caratterizzata da alloggi privati corredati da ampi spazi destinati all’uso comune e alla condivisione. I progetti di co-housing possono essere dotati anche di spazi di co-working, ossia di ambienti condivisi dove svolgere attività lavorative.
2. I progetti di co-housing hanno lo scopo di creare opportunità abitative accessibili a particolari categorie sociali o ai giovani che vogliono intraprendere un percorso di autonomia dalla famiglia in un contesto di crescita educativa.
1. I progetti agevolabili sono di volta in volta individuati e approvati dalla Giunta provinciale. Essi devono rispondere ai seguenti requisiti minimi:
a) disponibilità di un immobile adeguato al tipo di progetto;
b) coinvolgere almeno otto persone beneficiarie (co-houser);
c) avere la durata di almeno un anno;
d) prevedere un percorso di sostegno alla comunità dei co-houser;
e) portare dei vantaggi alla comunità in cui sono inseriti gli immobili;
f) contribuire allo sviluppo socioculturale in provincia di Bolzano.
2. Il compito di valutare i singoli progetti e di verificare che gli stessi siano conformi alle finalità perseguite spetta alla Ripartizione provinciale Edilizia agevolata, che può avvalersi del supporto e della collaborazione di altre strutture provinciali.
1. La realizzazione di progetti di co-housing da parte di soggetti pubblici è vincolata alla stipula di apposite convenzioni con la Provincia autonoma di Bolzano.
2. La convenzione deve indicare:
a) la durata dell’incarico;
b) l’ammontare del finanziamento annuale, dei costi previsti;
c) l’importo dei singoli canoni di locazione, che non deve essere inferiore a euro 100,00 mensili, comprensivo delle utenze;
d) i casi di revoca del finanziamento ed eventuali sanzioni correlate.
3. Un’apposita commissione nominata dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa accerta il regolare svolgimento del progetto ammesso a finanziamento, sulla base di fatture, contratti o altra idonea documentazione individuata nella convenzione.
1. Il soggetto pubblico incaricato del progetto di co-housing deve redigere appositi bandi per la selezione di beneficiari e beneficiarie e stila la graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri minimi:
a) I beneficiari devono essere residenti da almeno cinque anni continuativi in provincia di Bolzano.
b) I beneficiari devono avere compiuto almeno i 18 anni.
1. La liquidazione del finanziamento avviene su presentazione di apposita domanda corredata dalla relazione sull'andamento del progetto.
1. La Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, responsabile per la liquidazione del finanziamento, effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle iniziative finanziate, avvalendosi, se del caso, di esperti anche esterni all'amministrazione