1. Il collegio per il governo clinico, di seguito denominato collegio, è un organo di consulenza professionale. Esso esercita la sua funzione di consulenza per la direzione aziendale e per l’unità operativa per governo clinico in merito alla programmazione ed organizzazione delle attività tecnico-cliniche ed alla valutazione dei documenti programmatori.
2. Il collegio è composto da non più di 16 membri.
3. La composizione del collegio si adegua alle norme provinciali vigenti sulla rappresentanza proporzionale dei tre gruppi linguistici in materia di rispetto della consistenza dei tre gruppi linguistici e sull’equilibrio fra i generi.
4. Sono membri di diritto:
a) la Direttrice generale/il Direttore generale in qualità di presidente. Essa/Egli ha la facoltà di delegare tale funzione alla Direttrice sanitaria/al Direttore sanitario o alla Direttrice/al Direttore tecnico assistenziale oppure ad altra persona;
b) la Direttrice sanitaria/il Direttore sanitario;
c) la Direttrice/il Direttore tecnico assistenziale;
d) la Direttrice/il Direttore dell'unità operativa governo clinico.
5. Nella nomina dei componenti sono da tenere in considerazione i seguenti criteri:
a) un'adeguata rappresentanza delle professioni sanitarie;
b) un'adeguata rappresentanza dei comprensori sanitari;
c) un’adeguata rappresentanza dei dirigenti sanitari con incarico di direttrice/direttore; almeno la metà dei rappresentanti medici deve essere dirigente sanitario con incarico di direttrice/direttore di struttura complessa;
d) l’equilibrata rappresentanza dei singoli ambiti professionali di cui all’articolo 14, comma 3, della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è garantita mediante la presenza di un rappresentante per ogni macroarea indicata nella Tabella A.2 del Piano sanitario provinciale (medicina, chirurgia, ginecologia/ ostetricia/ pediatria, terapia intensiva e sub intensiva, riabilitazione e psichiatria);
e) la rappresentanza di almeno una macroarea deve essere garantita da un medico di medicina generale;
f) anche la nomina di eventuali membri supplenti deve avvenire nel rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza sopra indicati.
6. I componenti del collegio rimangono in carica per la durata dell'incarico della direttrice generale/del direttore generale ossia della direzione aziendale.
7. L'atto aziendale definisce le materie di particolare importanza strategica e le decisioni in ambito clinico per le quali la direzione aziendale deve richiedere il parere del collegio, tenuto conto dei compiti di gestione clinica previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3. Il parere va sempre richiesto per quesiti clinici di particolare complessità oppure in caso di costi particolarmente elevati. I pareri espressi dal collegio non sono vincolanti.
8. Il collegio è regolarmente costituito indipendentemente dal numero dei membri presenti. Le deliberazioni del collegio si intendono adottate quando ottengono l'approvazione dalla maggioranza relativa dei membri presenti.
9. L'atto aziendale deve prevedere la sostituzione di quei membri del Collegio che sono ripetutamente assenti.