Criteri per la classificazione degli immobili per il riparto dei costi del servizio irriguo
1. Le presenti disposizioni intendono promuovere l’applicazione di contributi consortili per il servizio irriguo che tengano conto anche dei volumi utilizzati dagli utenti associati al fine di incentivare il risparmio della riscorsa idrica per l’irrigazione collettiva nella Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige,
2. Al fine del riparto dei costi relativi al servizio irriguo, il beneficio di disponibilità irrigua come definito all’articolo 30, comma 6, lettera c) della legge provinciale n. 5 del 28 settembre 2009 e successive modifiche è stabilito mediante indici da determinare come segue:
a) I consorzi suddividono il loro comprensorio in aree omogenee per l’irrigazione definite come territori serviti da una rete irrigua autonoma alimentata da uno o più fonti comuni.
b) A ciascun’area omogenea sono associati i corrispondenti centri di costo nei quali vengono rilevati i costi del servizio irriguo.
c) In ogni area omogenea il beneficio di disponibilità idrica è quantificato dagli oneri sostenuti dal consorzio per la realizzazione, manutenzione e per la gestione della rete irrigua e dei relativi impianti.
d) Gli oneri connessi al servizio di irrigazione sono costituiti da due componenti:
1. costi di esercizio,
2. costi di costruzione e di manutenzione.
Le due categorie sono da contabilizzare in bilancio separatamente per ogni area omogenea e costituiscono la base per la determinazione della tariffa binomia che rappresenta la modalità con cui i consorzi determinano il contributo che i consorziati sono tenuti a pagare per il servizio irriguo.
e) la tariffa binomia relativa al servizio irriguo è composta da:
- quota fissa
- quota variabile.
La quota fissa è espressione dei costi che il consorzio sostiene per la costruzione, manutenzione straordinaria, amministrazione e assicurazione della rete irrigua e degli impianti ad essa collegati in ciascuna zona omogenea. La quota fissa rappresenta l’onere da sostenere per garantire la disponibilità di acqua e prescinde dal reale utilizzo. Essa misura quindi il beneficio potenziale arrecato ai terreni che vengono serviti dalla rete irrigua e possono essere irrigati.
f) La ripartizione della quota fissa fra i proprietari viene operata proporzionalmente alla superficie irrigabile tenendo conto del sistema di distribuzione irrigua adottato.
g) La quota variabile è espressione dei costi di esercizio sostenuti dal consorzio per il servizio irriguo all’interno di ciascuna area omogenea. Nel caso siano disponibili le registrazioni dei volumi effettivamente utilizzati per l’irrigazione dei singoli terreni (o gruppi di terreni), la ripartizione della quota variabile viene effettuata proporzionalmente ai volumi stessi. Nel caso in cui non siano disponibili registrazioni dei volumi, la ripartizione avviene sulla base dei volumi stimati.
Ai fini della stima si tiene conto della superficie effettivamente irrigata del sistema di distribuzione irrigua adottato e del fabbisogno irriguo previsto per le diverse colture praticate nell’area determinato secondo le procedure stabilite dalla deliberazione provinciale n. 1503 del 27.12.2016;
Nel caso di impianti irrigui turnati la ripartizione avviene con riferimento ai volumi determinati mediante calcolo sulla base della superficie irrigata, della dose, dell’orario e del turno. In questo caso gli interventi di irrigazione devono essere adeguatamente registrati.
I volumi idrici utilizzati a fine di difesa antibrina sono determinati mediante il seguente calcolo:
numero di interventi x la durata in ore dei medesimi x 36 x superficie irrigata in ha. In questo caso gli interventi antibrina devono essere adeguatamente registrati.
h) i consorzi provvederanno ad applicare i presenti criteri di riparto della spesa a partire dall’anno finanziario 2018.