Ai sensi del comma 1 dell’articolo 19-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, il direttore dell’ufficio provinciale sulla caccia può autorizzare l’allevamento in cattività, l’esposizione, l’interscambio e la commercializzazione di volatili esotici a scopo ornamentale ed amatoriale.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 19-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta provinciale può stabilire le specie di uccelli esotici di comune diffusione, facilmente riproducibili in cattività non assoggettate all’autorizzazione di cui al comma 1 del medesimo articolo di legge.
Visto l’Allegato B al Regolamento CE n. 338/97;
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 5 febbraio 2014, che dichiara numerose specie di uccelli esotici facilmente allevabili in cattività, e ritenuto di riferirsi ad esso nel determinare le specie da autorizzare come sopra detto;
Tutto ciò premesso la GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi
d e l i b e r a:
L’allevamento in cattività, l’esposizione, l’interscambio e la commercializzazione di volatili esotici a scopo ornamentale ed amatoriale delle specie di cui all’elenco in allegato alla presente deliberazione non soggiace ad alcuna autorizzazione.