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di determinare ai sensi dell’articolo 68 i criteri e l’ammontare dell’indennizzo per il divieto di installazione di reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie come segue:
1. L’indennizzo viene calcolato dalla differenza tra il costo sostenuto dall'agricoltore per l’assicurazione e la contemporanea non copertura della cultura con reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie e i costi non sostenuti per l'installazione e gestione delle reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie.
2. Per la determinazione dei costi sostenuti dall'agricoltore per l’assicurazione e la contemporanea non copertura della cultura con reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie si prendono in considerazione i seguenti parametri:
- i costi netti dell’assicurazione (al netto di ogni contributo)
- il danno non coperto dall’assicurazione che l’agricoltore deve sostenere in caso che si verifichi l’evento dannoso ogni 3 o 4 anni
- i costi aggiuntivi per il diradamento e la raccolta in caso di frutti danneggiati
- la riduzione generale del reddito o liquidazione in caso che si verifichi l’evento dannoso
- la riduzione percentuale della raccolta per il danno causato da ustione da sole e danno di vento per mancanza di dispositivi protettivi.
3. Per la determinazione dei costi non sostenuti dall'agricoltore per l’installazione e la gestione di reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie si prendono in considerazione i seguenti parametri:
- l’ammortamento annuale delle reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie
- i costi aggiuntivi di lavoro per l’apertura e chiusura delle reti o teli
4. I valori sopraccitati vengono determinati in modo analitico in base a valori empirici o in alternativa in base a valori forfettari stimati.
5. Per l’indennizzo del divieto di installazione delle reti antigrandine per la coltivazione del melo si determinano i seguenti valori all’ettaro:
- al minimo € 1.600,00
- al massimo € 2.500,00
6. Per l’indennizzo del divieto di installazione di teli e reti protettive per colture agrarie per la coltivazione del ciliegio si determinano i seguenti valori all’ettaro:
- al minimo € 1.600,00
- al massimo € 4.100,00
7. In caso di nuova piantagione di meli e ciliegi in una zona soggetta al divieto di installazione delle reti antigrandine, dei teli e reti protettive per colture agrarie l'indennizzo é dovuto a partire dal 2° anno dall'impianto.
8. L'indennizzo fissato per una zona soggetta al divieto di installazione delle reti antigrandine, dei teli e reti protettive per colture agrarie si applica all'intera zona.
9. Su proposta del Consiglio dei comuni o della più rappresentativa organizzazione degli agricoltori a livello provinciale possono essere determinati per le colture non nominate al punto 5 e 6 ulteriori indennizzi per il divieto di installazione delle reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie secondo i criteri determinati al punto 1 a 4.
10. La presente disciplina non si applica ad eventuali divieti di installazione di reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie che sono stati imposti prima dell'entrata in vigore di questa disciplina per motivi di tutela del paesaggio, degli insiemi o di altre categorie.
11. I comuni determinano quali delle misure di protezione di cui all’articolo 68 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono vietate.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.