1. Prima o immediatamente dopo la fine dell’attività didattica, in ogni caso entro il termine di cui all’articolo 10, comma 3, il dirigente scolastico convoca il Comitato per la valutazione del servizio che esprime un parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del docente neo-assunto.
2. Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato per la valutazione del servizio. Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio dello sviluppo professionale.
3. Almeno una settimana prima del colloquio di valutazione, il docente consegna il portfolio al dirigente scolastico che lo trasmette ai componenti del Comitato per la valutazione del servizio, perché ne prendano visione.
4. Al termine del colloquio di valutazione il Comitato per la valutazione del servizio esprime un parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del docente sulla base del portfolio dello sviluppo professionale di cui all’articolo 3, lettera d), della relazione del docente tutor ai sensi dell’articolo 8 comma 5, della relazione della del dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d) e delle proprie osservazioni.
5. Il parere del Comitato per la valutazione del servizio non è vincolante per il dirigente scolastico.
6. Limitatamente alla scuola in lingua italiana, il Comitato per la valutazione del servizio procede, contestualmente al colloquio, all’accertamento di cui all’articolo 5, verificando in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, negli ambiti individuati nel medesimo articolo. Ciò avviene attraverso un test finale sottoposto al docente e consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nelle relazioni formulate rispettivamente dal tutor e dal dirigente scolastico. Il superamento del test finale è condizione necessaria per il superamento del medesimo periodo di formazione e di prova. Le modalità attuative del presente comma sono stabilite con circolare dell’Intendente scolastico competente.