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Delibera 10 gennaio 2017, n. 10
Disposizioni relative all'anno di formazione e di prova del personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado nella Provincia di Bolzano (modificata con delibera n. 489 del 13.06.2023 e delibera n. 373 del 21.05.2024)

Allegato A

Disposizioni relative all’anno di formazione e di prova del personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado nella Provincia di Bolzano

Art. 1
Obiettivi

1. La presente deliberazione stabilisce gli obiettivi, i criteri e le modalità per la valutazione e le attività di formazione obbligatorie del personale docente in periodo di formazione e prova.

2. Il periodo di formazione e di prova verifica la qualità dell’attività didattica e sviluppa le competenze professionali del docente.

3. Le attività di formazione contribuiscono a consolidare la professionalità degli insegnanti e in particolare a promuovere la loro capacità di riflessione.

Art. 2
Personale docente tenuto a effettuare il periodo di formazione e di prova

1. Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:

a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;

b. i docenti che hanno ottenuto la proroga del periodo di formazione e di prova;

c. i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;

d. (cancellata con delibera n. 373 del 21.05.2024)

Art. 3
Requisiti per la validità e il superamento del periodo di formazione e di prova

1. La validità del periodo di formazione e di prova è subordinata allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 giorni di attività didattiche.

2. Per il superamento del periodo di formazione e di prova:

a. devono essere soddisfatti i requisiti di servizio di cui al comma 1;

b. il docente è tenuto a frequentare attività di formazione nella misura di 50 ore;

c. il docente collabora con un tutor individuato dal dirigente scolastico;

d. il docente gestisce un portfolio dello sviluppo professionale;

e. il periodo di formazione e di prova del docente deve essere valutato positivamente dal dirigente scolastico.

f. limitatamente alla scuola in lingua italiana, il test finale di cui all’articolo 9 comma 6 deve essere valutato positivamente da parte del Comitato per la valutazione del servizio.

Art. 4
Servizio computabile

1. Nei 180 giorni di servizio effettivamente prestato sono computabili tutte le attività connesse alla professione docente. Sono incluse anche le domeniche, i giorni festivi, i periodi di interruzione e di sospensione delle lezioni per pubblico interesse o per causa di forza maggiore, l’attività nelle commissioni d’esame e la partecipazione alle sedute di scrutinio, nonché tutti gli altri obblighi di servizio. Non rientrano nel servizio tutti i giorni di assenza dalla scuola (ad es. malattia, congedi ordinari e straordinari, aspettative e permessi). E’ computabile inoltre il primo mese dell’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

2. Nei 120 giorni di attività didattica sono compresi tutti i giorni di effettivo insegnamento, nonché tutti i giorni in cui il docente è presente a scuola per l’adempimento degli obblighi di servizio.

3. Per gli insegnanti che prestano servizio parttime i 120 giorni di attività didattica sono ridotti in proporzione all’obbligo di servizio.

Art. 5
Criteri di valutazione del servizio

1. Nel periodo di formazione e di prova vengono verificate la qualità del lavoro svolto e le competenze professionali del personale docente con particolare riguardo a:

a. la preparazione, l’organizzazione e la verifica dell’attività didattica;

b. l’attività di supporto agli alunni nel processo d’apprendimento;

c. l’osservazione e la valutazione del rendimento degli alunni;

d. la partecipazione attiva alla vita della scuola attraverso la collaborazione in ambiti, che vanno oltre il proprio insegnamento;

e. la cooperazione e l’organizzazione;

f. lo sviluppo professionale personale.

2. Il portfolio dello sviluppo professionale e le attività formative, inclusa l’attività di osservazione reciproca in classe (formazione tra pari), sono oggetto fondamentale della valutazione del servizio nel periodo di formazione e prova.

Art. 6
Portfolio dello sviluppo professionale

1. Nel periodo di formazione e di prova i docenti curano un portfolio dello sviluppo professionale. Il portfolio favorisce un percorso di riflessione durante il periodo di formazione e di prova e documenta lo sviluppo in itinere delle competenze professionali. Il portfolio è inoltre uno strumento per orientare il lavoro ad obiettivi di qualità personali o predefiniti.

2. Forma e contenuti del portfolio sono definiti con circolare dell’Intendente scolastico competente.

Art. 7
Obbligo di formazione

1. Il personale docente, compreso il personale parttime, nel periodo di formazione e di prova deve frequentare le attività di formazione nella misura di 50 ore. Nella scelta dei corsi di aggiornamento, il personale docente tiene conto della propria biografia professionale.

2. Le 50 ore di obbligo formativo, ai sensi del comma 1, sono comprensive delle 12 ore di osservazioni reciproche in classe (formazione tra pari). Il personale docente è tenuto a progettare, svolgere e valutare tali osservazioni.

3. Le modalità e i tempi dell’attività di formazione, di cui al comma 1, sono definite annualmente, all’inizio dell’anno scolastico, con circolare dell’Intendente scolastico competente.

4. Il personale docente concorda con il dirigente scolastico, all’inizio del periodo di formazione e di prova, il piano di formazione e l’attività di osservazione reciproca in classe (formazione tra pari).

5. Agli insegnanti che hanno assolto il corso di formazione per il periodo d’inserimento professionale, ai sensi dell’art. 12 quinquies della Legge provinciale 12 dicembre 1996 , n. 24 nel testo vigente, è riconosciuto un credito di 38 ore. Ciò non riguarda l’obbligo concernente le osservazioni reciproche in classe (formazione tra pari) di cui al comma 2.

Art. 8
Docente tutor

1. All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, assegna a ogni docente in periodo di formazione e di prova un docente tutor. Un docente tutor segue di regola non più di tre docenti neo-assunti..

2. Il docente tutor appartiene al medesimo posto o alla medesima classe di concorso, a classe di concorso affine o all’ambito disciplinare dei docenti a lui affidati. In casi motivati il docente tutor può appartenere anche ad altre classi di concorso.

3. Il possesso di una formazione specializzata quale tutor costituisce titolo prioritario ai fini dell’attribuzione dell’incarico da parte del dirigente scolastico.

4. Il docente tutor segue gli insegnanti nella programmazione, nella realizzazione e valutazione dell’insegnamento e fornisce loro consulenza nell’ambito di altre attività scolastiche.

5. Al termine del periodo di formazione e di prova il docente tutor presenta al Comitato per la valutazione del servizio una relazione scritta sui punti di forza del personale docente e sugli eventuali elementi di criticità emersi.

6. La prestazione aggiuntiva del/della tutor è retribuita ai sensi delle regolamentazioni interne della scuola.

Art. 9
Procedura per la valutazione del periodo di formazione e di prova

1. Prima o immediatamente dopo la fine dell’attività didattica, in ogni caso entro il termine di cui all’articolo 10, comma 3, il dirigente scolastico convoca il Comitato per la valutazione del servizio che esprime un parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del docente neo-assunto.

2. Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato per la valutazione del servizio. Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio dello sviluppo professionale.

3. Almeno una settimana prima del colloquio di valutazione, il docente consegna il portfolio al dirigente scolastico che lo trasmette ai componenti del Comitato per la valutazione del servizio, perché ne prendano visione.

4. Al termine del colloquio di valutazione il Comitato per la valutazione del servizio esprime un parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del docente sulla base del portfolio dello sviluppo professionale di cui all’articolo 3, lettera d), della relazione del docente tutor ai sensi dell’articolo 8 comma 5, della relazione della del dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d) e delle proprie osservazioni.

5. Il parere del Comitato per la valutazione del servizio non è vincolante per il dirigente scolastico.

6. Limitatamente alla scuola in lingua italiana, il Comitato per la valutazione del servizio procede, contestualmente al colloquio, all’accertamento di cui all’articolo 5, verificando in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, negli ambiti individuati nel medesimo articolo. Ciò avviene attraverso un test finale sottoposto al docente e consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nelle relazioni formulate rispettivamente dal tutor e dal dirigente scolastico. Il superamento del test finale è condizione necessaria per il superamento del medesimo periodo di formazione e di prova. Le modalità attuative del presente comma sono stabilite con circolare dell’Intendente scolastico competente.

Art. 10
Valutazione del periodo di formazione e di prova

1. Il dirigente scolastico valuta il periodo di formazione e di prova del personale docente relativamente alle competenze professionali rilevate negli ambiti di attività di cui all’articolo 5. Base della valutazione sono le osservazioni del dirigente scolastico e il parere del Comitato per la valutazione del servizio di cui all’articolo 9.

2. Il dirigente scolastico comunica tempestivamente al docente il risultato della valutazione.

3. Il dirigente scolastico trasmette all’Intendenza scolastica competente entro il 15 luglio del rispettivo anno scolastico:

a. la comunicazione riguardante l’esito positivo della valutazione del periodo di formazione e di prova o

b. il provvedimento di proroga del periodo di formazione e di prova, nel caso in cui il servizio non sia stato prestato come previsto dall’articolo 3, comma 1;

c. il provvedimento di ripetizione dell’anno di formazione e prova.

4. In caso di una prima valutazione negativa il dirigente scolastico/la dirigente scolastica dispone la ripetizione del periodo di formazione e di prova salvo quanto previsto al successivo comma 6. Il provvedimento indica le debolezze professionali accertate e descrive le necessarie misure d’assistenza e supporto formativo. Se il periodo di formazione e di prova è svolto una seconda volta, è necessario ricorrere all’accertamento dell’idoneità del docente da parte di un ispettore per acquisire ulteriori elementi. La relazione dell’ispettore entra a far parte della documentazione presa in considerazione dal dirigente scolastico.

5. Nel caso in cui il dirigente scolastico accerti gravi carenze in ambito disciplinare, metodologico-didattico sociale o comunicativo, può proporre all’intendente scolastico competente di precludere al docente la ripetizione del periodo di formazione e di prova con un provvedimento motivato.

6. In caso di una seconda valutazione negativa il rapporto di lavoro è risolto dal dirigente scolastico.

Art. 11
Compiti del dirigente scolastico

1. Nell’ambito del periodo di formazione e di prova il dirigente scolastico assume in particolare i seguenti compiti:

a. informa i docenti neo-assunti all’inizio dell’anno scolastico delle modalità per lo svolgimento del periodo di formazione e di prova;

b. assegna ad ogni docente un docente tutor;

c. conduce colloqui con il personale docente, concorda con loro le priorità di sviluppo individuali e il piano di formazione e dell’osservazione reciproca in classe (formazione tra pari);

d. assiste alle lezioni del personale docente fornendone un feedback e redige una relazione finale da presentare al Comitato per la valutazione del servizio;

e. convoca il Comitato per la valutazione del servizio e procede alla valutazione del periodo di formazione e di prova con riguardo agli elementi previsti.

Art. 12
Disposizioni transitorie

1. Gli insegnanti, che hanno ottenuto in data 1o settembre 2016 o prima di questa data un passaggio di cui all’articolo 2 lettera c) e che effettuano nell’anno scolastico 2016/2017 l’anno di formazione e prova, sono esonerati dall’obbligo di formazione e di tenere il portfolio dello sviluppo professionale.

2. Il personale docente che ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento in uno Stato membro dell’Unione europea e ottenuto il riconoscimento della medesima in base alle relative direttive europee in Italia ed è stato assunto con contratto a tempo indeterminato il 1° settembre 2016 o prima di questa data e che effettua nell’anno scolastico 2016/2017 l’anno di formazione e prova è esonerato dall’obbligo di formazione e di tenere il portfolio della crescita professionale.

 

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