(1) La o il Garante è scelta o scelto fra persone aventi i seguenti requisiti minimi:
- possesso del diploma di laurea;
- possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito al diploma di laurea (A);
- comprovata competenza o esperienza professionale in campo minorile e in materie concernenti l’età evolutiva.
(2) Il procedimento per l’elezione della o del Garante dei minori è avviato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, disposta dalla o dal Presidente del Consiglio provinciale, di un avviso pubblico, indicante:
- l’intenzione del Consiglio provinciale di procedere all’elezione della o del Garante;
- i requisiti minimi richiesti per ricoprire l’incarico;
- il trattamento economico;
- il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio.
(3) Prima dell’elezione della Garante o del Garante le candidate o i candidati in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, accertato sulla base della produzione di relativi documenti ovvero della relativa autocertificazione, sono invitate o invitati ad esporre in un’audizione in Consiglio provinciale, aperta a tutte le consigliere e tutti i consiglieri provinciali, la loro competenza o esperienza professionale in campo minorile e in materie concernenti l’età evolutiva e quindi a dimostrare il possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 nonché ad illustrare le rispettive idee circa i punti centrali della loro futura attività e la conduzione dell’Ufficio della o del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.
(4) La o il Garante è eletta o eletto dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto tra le candidate o i candidati che hanno partecipato all’audizione di cui al comma 3 ed è nominata o nominato con decreto della o del Presidente del Consiglio. È eletta o eletto la candidata o il candidato che ottiene i voti dei due terzi delle consigliere e dei consiglieri provinciali.
(5) La carica della Garante o del Garante è incompatibile con quella di membro del Governo e del Parlamento, Presidente di Regione o Provincia, membro del Consiglio regionale e provinciale, membro della Giunta regionale e provinciale, sindaca o sindaco, assessora o assessore ovvero membro del Consiglio comunale di un comune della provincia.
(6) La carica di Garante è altresì incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi attività di commercio e professione. Nel periodo in cui è in carica, la o il Garante non può inoltre ricoprire nessuna carica o funzione all’interno di partiti, associazioni o enti.
(7) La nomina da parte della o del Presidente del Consiglio della Garante eletta o del Garante eletto dal Consiglio avviene previa dichiarazione scritta da parte di quest’ultima o ultimo che non sussiste alcuno dei motivi di incompatibilità di cui ai commi 5 e 6.