1. È ammissibile soltanto una domanda all'anno per ogni azienda.
2. I progetti d'investimento concernenti le costruzioni con relativo arredamento non possono essere ripartiti in più domande di agevolazione; questa norma vale anche nel caso in cui una persona o società disponga di un fabbricato per il quale sono state rilasciate più licenze di esercizio.
3. Per lo stesso progetto non può essere richiesta un'ulteriore agevolazione presso un altro ente pubblico.
4. La domanda, redatta su carta legale o su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente, munita di marca da bollo, va presentata alla ripartizione provinciale competente prima dell'inizio dei lavori in caso di lavori soggetti a concessione edilizia, o prima della emissione del primo documento di spesa per le altre iniziative.
5. Per lavori soggetti a concessione edilizia la domanda è corredata da:
a) relazione tecnico-illustrativa;
b) progetto esecutivo, approvato dagli organi competenti;
c) preventivo dettagliato di spesa;
d) estratto tavolare;
e) concessione o autorizzazione edilizia.
6. Per iniziative non soggette ad autorizzazione la domanda è corredata da:
a) relazione illustrativa;
b) preventivo dettagliato;
c) planimetria dei locali interessati.
7. Le domande per la concessione di mutui a tasso agevolato ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, vanno corredate anche del parere positivo di un istituto bancario autorizzato da apposita convenzione.
8. Nella domanda il richiedente deve impegnarsi a non mutare la destinazione dell'azienda per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data dell'ultima fattura ammessa ad agevolazione. In caso contrario, l'agevolazione viene restituita in proporzione alla durata residua. Per i mutui a tasso agevolato tale periodo è esteso all'intera durata del mutuo. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a non vendere, affittare o cedere in comodato i beni di investimento agevolati per la durata di cinque anni dal loro acquisto, pena la revoca dell'agevolazione. Non si procede alla revoca dell'agevolazione nei seguenti casi, purché gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività aziendale:
a) cessione dell'intera azienda a parenti o affini entro il terzo grado di parentela;
b) grave malattia o infortunio, che rendono impossibile la continuazione dell'attività.
9. I richiedenti che non sono proprietari dell'immobile devono dimostrare la disponibilità del bene per l'intera durata della destinazione o allegare una dichiarazione d'impegno del proprietario ai sensi del comma 8.