1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono aboliti in provincia di Bolzano i seguenti certificati sanitari:
a) certificato di sana e robusta costituzione
b) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti
c) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego
d) rinnovo del certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino
e) certificato per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (caldaie)
f) certificato di idoneità all'esecuzione di operazioni relative all'impiego dei gas tossici
g) certificato per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione
h) certificato per vendita dei generi di monopolio
i) certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario
j) certificato di idoneità fisica a fare il giudice onorario e il giudice di pace
k) certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione
l) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici
n) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti
o) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori
p) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri
q) certificato di idoneità per i lavoratori extra-comunitari dello spettacolo
r) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci
s) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia