(1) Al fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali dei cittadini e di garantire loro, sotto l'aspetto organizzativo ed erogativo, un servizio continuativo ed efficiente, le prestazioni dello specialista ambulatoriale vengono eseguite tra le ore 7.00 e le ore 20.00 di tutti i giorni feriali. Per determinati servizi, l'attività specialistica può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
(2) Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate dagli specialisti ambulatoriali, i Comprensori dovranno garantire il possesso da parte dei poliambulatori pubblici extra-ospedalieri dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del D.L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e di un congruo numero di personale tecnico ed infermieristico.
(3) I Comprensori dovranno provvedere che parte dell'orario di servizio dello specialista ambulatoriale venga riservato alle seguenti attività da svolgersi presso il distretto sanitario e specificatamente:
- attività consultoriale fra medico di medicina generale e specialista ambulatoriale;
- accoglienza ed individuazione dei bisogni e formulazione dei protocolli relativi al corretto percorso diagnostico curativo;
- realizzazione d'intesa con i medici di fiducia di progetti-obiettivi per patologia.
(4) Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3 i medici di medicina generale, i medici specialisti pediatri di libera scelta ed i medici specialisti ambulatoriali collaborano con le altrefigure professionali operanti nel distretto secondo le indicazioni funzionali del coordinatore del distretto stesso.
(5) E' consentito l'accesso agli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, per le seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria e neuropsichiatria infantile, salvi i casi di urgenza per i quali l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche.
(6) Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi all'interno delle strutture poliambulatoriali pubbliche extra-degenza, l'organizzazione del lavoro deve prevedere più turni giornalieri e la piena utilizzazione dei presidi in parola e la contemporanea attività di più branche specialistiche tali da garantire rapida sintesi diagnostica.
(7) L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni presidio deve altresì assicurare la presenza degli specialisti nei singoli servizi di branca per un numero di ore settimanali parametrato al numero di cittadini facenti capo al bacino di utenza, valorizzando il lavoro interdisciplinare di gruppo e la responsabilità di ogni medico nell'assolvimento dei propri compiti, anche attraverso la partecipazione obbligatoria alle iniziative a tal fine promosse dal Comprensorio. Nel caso la partecipazione a tali iniziative comporti impegni al di fuori dell'orario indicato nella lettera di incarico, al medico spetta un compenso aggiuntivo rapportato al maggior impegno orario.
(8) Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici avviene con il sistema di prenotazione che tenga conto delle richieste di prestazione che rivestono carattere di urgenza o di gravità del caso clinico, e del numero di ore di attività specialistica disponibili al momento della richiesta.
(9) La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata secondo modalità di programmazione predisposte dallo specialista ai fini di assicurare la continuità diagnostico terapeutica.
(10) Il numero di prestazioni sia ordinarie che particolari erogabili per ciascuna ora di attività sarà determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione; comunque al fine di fornire una prestazione qualificata il numero di prestazioni è demandato alla scienza e coscienza dello specialista e non può di norma essere superiore a quattro.
(11) Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni, in particolare per quelle urgenti.
(12) Nel caso l'orario disponibile secondo la lettera di incarico sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte lo specialista eseguirà, ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto dal presente articolo, commi 14, 15 e 16.
(13) La media delle prestazioni erogate dallo specialista è soggetta a periodiche verifiche da parte del Comprensorio sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione tecnico strumentale e di personale esistente nel presidio.
(14) Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, il Comprensorio provvede ad indicare le modalità organizzative e ad autorizzarne il prolungamento previo assenso dello specialista interessato.
(15) La richiesta di prolungamento di orario può essere avanzata anche da parte dello specialista.
(16) Al sanitario autorizzato a prolungare l’orario viene corrisposto il compenso orario di cui all’articolo 3 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali – parte economica -, sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008, maggiorato degli incrementi periodici di anzianità.
(17) In casi particolari il Comprensorio, previa intesa con il medico, può consentire un impegno orario maggiore o minore rispetto a quello previsto dall’incarico con successivo recupero nell'arco dell’anno in corso.
(18) L'organizzazione funzionale e gestionale della struttura pubblica specialistica extra-degenza e l'interconnessione fra i singoli servizi specialistici sono demandati alla responsabilità di un medico a rapporto di dipendenza che abbia funzioni igienico organizzative.
(19) Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano:
- tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica di prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione, che non siano strettamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ambulatoriale, domiciliare, di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata;
- gli atti e le prestazioni specialistiche particolari sia all’interno che all’esterno delle struttura.
(20) Le attività dello specialista ambulatoriale riguardano:
- l'attività di medicina specialistica in supporto alle azioni di prevenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta dei Comprensori, nell'ambito di: indagini mirate per lavoratori esposti a rischio; depistages di popolazioni per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie; problemi relativi alle leggi nn. 194/78 e 180/78; tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva; medicina scolastica; tutela dell'anziano; educazione sanitaria e termalismo;
- le attività di supporto specialistico interdisciplinare ;
- le attività di supporto agli atti di natura medico-legale;
- le attività di consulenza richieste dai Comprensori per i propri fini istituzionali.
(21) Le modalità tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica di cui al presente Accordo sono demandate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi del Comprensorio. Il sanitario è comunque tenuto all’espletamento delle prestazioni assegnategli in osservanza del presente accordo.
(22) Qualora l'incarico specialistico si svolga presso ospedali pubblici del Servizio sanitario, fermo restando che il sanitario non sia soggetto ad alcun vincolo gerarchico, l'attività svolta dallo specialista ambulatoriale non può in alcun modo essere conteggiata ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'incentivazione di cui al titolo VI del Decreto del Presidente della Repubblica n.270/87 e successivi Accordi.
(23) Nel caso di specialisti che eseguono la loro attività all'interno di unità operative complesse in cui opera anche personale dipendente, ai fini di quanto previsto dal comma 22, l'attività dello specialista va determinata dividendo il complesso delle prestazioni eseguite dall'unità operativa per il numero dei professionisti in essa operanti e tenendo conto del numero delle ore di attività da ciascuno di essi svolta.
(24) Al fine di garantire l'assistenza specialistica ambulatoriale extra-degenza ai cittadini, il Comprensorio nell'ambito della propria autonomia organizzativa, può provvedere ad integrare il lavoro svolto dagli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo assicurando la presenza sia di specialisti che svolgono attività ambulatoriale a rapporto a tempo determinato sia con specialisti a rapporto di dipendenza facenti parte della pianta organica del Comprensorio stesso nell'ambito dell'orario ordinario di servizio del sanitario.