(1) Il comma 1 dell’articolo 46 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, è abrogato.
(2) Al comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 2009, n. 7, sono soppresse le parole: “devono avere almeno uno sportello in provincia di Bolzano e”.
(3) Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 2009, n. 7, è soppresso.
(4) Al comma 3 dell’articolo 7/ter della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “e alle piste da sci”.
(5) Al comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “dell’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, e degli articoli 10 e 14” sono sostituite dalle parole: “dell’articolo 7/quater, dell’articolo 7/quinquies, commi 2 e 3, dell’articolo 10, dell’articolo 13 e dell’articolo 14”.
(6) Al comma 3 dell’articolo 30 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, le parole: “degli articoli 8, 9, 13 e 14” sono sostituite dalle parole: “dell’articolo 7/quater, dell’articolo 7/quinquies, dell’articolo 8, dell’articolo 9, dell’articolo 13 e dell’articolo 14”.
(7) Al numero 14 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è soppressa la 5° lineetta.