Preambolo: La nuova regolamentazione dell’orario di lavoro è orientata ad una maggiore flessibilità nell’articolazione dello stesso, salvaguardando i diritti del personale medico in termini di orario e riposi adeguati.
(1) Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto l’orario di lavoro a tempo pieno è di 40 ore settimanali. Esso è, di norma, articolato su cinque o sei giornate settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.
(2) È garantita, di norma, la copertura del servizio giornaliero dalle ore 8 alle ore 20. Al di fuori di questo orario e nei giorni non lavorativi la necessaria copertura del servizio è garantita dalla guardia medica e/o dalla pronta disponibilità medica, con regolamentazione da stabilirsi previo confronto con le Organizzazioni sindacali.
(3) Nel rispetto delle disposizioni sull’orario di servizio e sull’orario di apertura al pubblico, l’articolazione dell’orario di lavoro del personale medico è definita dall’ Azienda Sanitaria, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali rappresentative nei modi previsti dall’articolo 7, comma 2 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008.
(4) La durata media dell’orario di lavoro del personale medico di regola non può superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario. Tale limite può essere derogato previo consenso del personale medico interessato. In considerazione della necessità di programmare l’attività del personale medico su periodi ampi e in maniera tale da garantire la continuità ai servizi, il periodo di riferimento è di 12 mesi. Le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto di ricevere, semestralmente e previa richiesta, le informazioni relative all’applicazione del presente comma.
(5) Il personale medico fruisce, di regola, di un riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 ore.
(6) Nell’ipotesi di sopravvenute emergenze il riposo giornaliero di 11 ore può essere ridotto, salvo il diritto alla fruizione di un successivo ed equivalente riposo compensativo. La stessa facoltà può essere esercitata anche nei confronti del riposo giornaliero a causa dell’interruzione dello stesso in seguito a chiamata in servizio effettivo durante il periodo di reperibilità. In questo caso va comunque considerata utile, ai fini della propria ed altrui sicurezza, la concessione di un periodo di congruo riposo per il necessario recupero psico-fisico. Le modalità di fruizione del riposo compensativo sono concordate a livello aziendale con le Organizzazioni sindacali.
(7) Qualora l’organizzazione del lavoro lo richieda e previo consenso del medico, in caso di combinazione del servizio attivo ordinario con il servizio di guardia, il turno di lavoro può protrarsi fino ad un massimo di 20 ore. Esclusivamente in caso di servizio di doppia guardia il turno di lavoro può protrarsi fino a 24 ore. Tali limiti, rispettivamente di 20 e di. 24 ore, sono aumentabili fino a 30 minuti per le consegne. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il riposo giornaliero deve essere usufruito immediatamente dopo il servizio.
(8) Il dipendente ha diritto per ogni periodo di sette giorni ad un riposo di ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, e può essere cumulato con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
(9) Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa non retribuito, le cui modalità e la cui durata sono stabilite a livello aziendale, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
(10) A livello aziendale possono essere concordate ulteriori deroghe ai sensi della normativa vigente.
(11) L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale medico è accertata con controlli di tipo automatico. In casi particolari l’azienda definisce modalità sostitutive e controlli ulteriori in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.