Pubblicata nel B.U. 15 settembre 2009, n. 38.
(1)2)
(2)3)
Sostituisce l'art. 4, comma 3, della L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
Aggiunge il comma 4 dell'art. 4 nella L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
(1)4)
Sostituisce l'art. 6, comma 2, della L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
(1)5)
(2)6)
Sostituisce l'art. 9, comma 1, della L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
Inserisce il comma 1/bis dell'art. 9 nella L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
(1)7)
(2)8)
(3)9)
(4)10)
Sostituisce l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
Sostituisce l'art. 12, comma 2, della L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
Aggiunge il comma 7 dell'art. 12 nella L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
Aggiunge il comma 8 dell'art. 12 nella L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
(1)11)
Inserisce il comma 1/bis dell'art. 13 nella L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
(1) Nel comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, dopo le parole: “e l’indicazione” sono inserite le seguenti parole: “nel progetto di legge”.
(2)12)
(3)13)
(4)14)
(5) Dopo il primo periodo del comma 5 dell’articolo 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di referendum su progetti concorrenti ai sensi del comma 4-ter, il Presidente della Provincia promulga il progetto che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi favorevoli, sempre che il numero dei voti a favore di tale progetto sia superiore al numero dei voti a favore del rigetto di tutti i progetti di legge concorrenti.“
(6)15)
(7)16)
Sostiuisce l'art. 15, comma 4, della L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
Inserisce il comma 4/bis dell'art. 15 nella L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
Inserisce il comma 4/ter dell'art. 15 nella L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
Inserisce il comma 4/quater dell'art. 15 nella L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
Inserisce il comma 4/quinquies dell'art. 15 nella L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
(1) Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, della presente legge riguardanti il periodo di svolgimento dei referendum si applicano a partire dal 1° gennaio 2010. Il Presidente della Provincia indice i referendum che possono essere dichiarati procedibili alla data di entrata in vigore della presente legge, fissando la data per lo svolgimento contestuale degli stessi in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2009. Si applica la legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, come modificata dalla presente legge.
(1) Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte ai sensi dell’articolo 19 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.