(1)Nei seguenti casi di risoluzione dell'incarico dirigenziale è da rispettare un termine di preavviso di tre mesi:
- recesso dell'amministrazione in base alla valutazione negativa sull'espletamento dei compiti dirigenziali nel corso dell'incarico dirigenziale;
- recesso dell'amministrazione in base alla valutazione negativa al termine dell'incarico dirigenziale;
- recesso del dirigente. Tale termine può essere ridotto o escluso d'intesa tra le parti.
(2) Il termine di preavviso di cui al comma 1 si applica anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del dirigente o da parte dell’amministrazione. D’intesa tra le parti, il termine può essere ridotto o escluso.
(3) In caso di risoluzione dell'incarico dirigenziale per soppressione o incorporazione della struttura dirigenziale il termine di preavviso è di otto mesi. Il decorso di tale termine non dipende dall'entrata in vigore del relativo provvedimento.
(4) Rimane salva la particolare disciplina prevista dalla normativa provinciale sulla dirigenza per i direttori di dipartimento e per i segretari particolari dei membri di Giunta.
(5) Non è da rispettare il termine di preavviso di cui al presente articolo in caso di:
- decadenza dall'incarico;
- licenziamento in seguito a procedimento disciplinare;
- recesso dell'amministrazione dall'incarico dirigen-ziale in seguito a procedimento disciplinare,
- mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale di un dirigente chiamato dall'esterno.
(6) Il recesso va presentato per iscritto. Il termine di preavviso decorre dal ricevimento o dalla data di presa conoscenza del recesso. In caso di mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale alla scadenza dello stesso, il termine di preavviso decorre dalla data di comunicazione del giudizio complessivo negativo da parte del preposto o dell'organo di governo competente ai sensi della normativa provinciale sulla struttura dirigenziale.
(7) La parte che recede dall'incarico dirigenziale senza l'osservanza del termine di preavviso, ove prescritto, deve all'altra parte un'indennità di mancato preavviso corrispondente al periodo di preavviso non osservato.
(8) L'indennità di mancato preavviso è pari all'importo dell'indennità di funzione dovuta per il relativo periodo. Per i dirigenti chiamati dall'esterno l'indennità di mancato preavviso è pari alla retribuzione, compresa l'indennità di funzione, dovute per il relativo periodo di preavviso che termina comunque con la scadenza dell'incarico.
(9) Per il personale che non cessa dal servizio l'indennità di mancato preavviso viene corrisposta mensilmente per il periodo corrispondente al mancato preavviso. In caso di offerta, nel corso del rispettivo periodo, di un'altra struttura dirigenziale equivalente, cessa, decorsi 30 giorni dall'offerta, la corresponsione della predetta indennità. La corresponsione cessa comunque sia con l'accettazione del nuovo incarico dirigenziale sia in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
(10) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per decesso del dirigente, l'indennità sostitutiva del preavviso è determinata tenendo conto anche dell'indennità di funzione
(11) Ai fini della determinazione dell'indennità di mancato preavviso spettante ai sensi del presente articolo viene presa in considerazione l'indennità di funzione connessa con l'incarico dirigenziale ricoperto, diminuita nella misura corrispondente all'assegno personale di cui all'articolo 10.