Pubblicata nel supp. 4 al B.U. 13 novembre 2009, n. 48.
Sostituisce l'art. 7/bis della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
Inserisce l'art. 7/ter nella L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
Inserisce l'art. 7/quater nella L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
Inserisce l'art. 7/quinquies nella L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
Sostituisce l'art. 8 della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
Inserisce l'art. 8/bis nella L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
Sostituisce l'art. 10 della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
Sostituisce il comma 1 dell'art. 13 della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
Inserisce l'art. 14/bis nella L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 19 della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
(1)12)
(2)13)
(3)14)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 9 della L.P. 26 febbraio 1981, n. 6.
Inserisce il comma 1/bis dell'art. 9 della L.P. 26 febbraio 1981, n. 6.
Sostituisce il comma 6 dell'art. 9 della L.P. 26 febbraio 1981, n. 6.
(1)15)
(2)16)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 20 della L.P. 30 gennaio 2006, n. 1.
Inserisce il comma 1/bis dell'art. 20 della L.P. 30 gennaio 2006, n. 1.
(1) Le disposizioni di cui all’articolo 10 della presente legge trovano applicazione ai procedimenti di restituzione avviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
(1) È abrogato l’articolo 35/quater della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.