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e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 6 (Borse di studio)     delibera sentenza

(1)  Alle studentesse ed agli studenti può essere concessa annualmente una borsa di studio, se, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2,

  1. hanno conseguito negli studi un esito soddisfacente e
  2. si trovano nella situazione economica di cui all’articolo 3, comma 3. 11)

(2)  L'assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale.

(3)  Nel regolamento di esecuzione  sono fissati: 12)

  1. l'ammontare delle borse di studio;
  2. i requisiti di partecipazione e i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti; 13)
  3. le disposizioni per l'assegnazione dei punteggi per la graduatoria.

(4)  Alle studentesse ed agli studenti con eccellenti risultati di studio possono essere concesse borse di studio per meriti particolari. Uno degli scopi principali di queste borse di studio è di favorire e promuovere il proseguimento o la specializzazione negli studi nonché la frequenza di università anche private di altissima qualità. Ad essi non si applicano le disposizioni per la determinazione della situazione economica.  L'ammontare della borsa di studio per meriti particolari corrisponde al 20 per cento dell'importo della borsa di studio ordinaria di cui al comma 3, lettera a). Alle borse di studio per meriti particolari viene destinato ogni anno accademico il tre per cento dei finanziamenti previsti per le borse di studio. Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti per assegnare una borsa di studio a tutti gli aventi diritto, viene stilata una graduatoria basata sul merito di studio. 14)

massimeDelibera 14 novembre 2023, n. 992 - Criteri per la concessione di borse di studio per meriti particolari
massimeDecreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2020, n. 30 - Regolamento per le borse di studio a studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore
massimeDelibera 27 agosto 2019, n. 717 - Applicazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 2/2011 per la Ripartizione 40 - Diritto allo studio ai fini dell’assegnazione di borse di studio
11)
La lettera b) dell'art. 6, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 5, comma 4, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12. Vedi anche l'art. 5, comma 20, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
12)
L'alinea dell'art. 6, comma 3, è stata così modificata dall'art. 5, comma 5, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12. Vedi anche l'art. 5, comma 20, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
13)
La lettera b) dell'art. 6, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 5, comma 6, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.Vedi anche l'art. 5, comma 20, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
14)
L'art. 6, comma 4, è stato così modifcato dall'art. 5, comma 7, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12. Vedi anche l'art. 5, comma 20, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
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