(1) Il servizio mensa nelle località sedi di università della provincia di Bolzano è gestito dall'amministrazione provinciale. La gestione può essere affidata anche a terzi.
(2) La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per l'organizzazione e l'accesso al servizio mensa nonché per la determinazione del costo di partecipazione alle spese da parte dell'utenza.
(3) Ad enti ed associazioni che gestiscono, senza fini di lucro, servizi mensa per studentesse e studenti di cui al comma 1, possono essere concessi i contributi di cui all'articolo 11, comma 5.
(4) Ad enti ed associazioni che gestiscono, senza fini di lucro, servizi mensa in provincia di Bolzano situati a una distanza adeguata dalle sedi universitarie, possono essere concessi contributi per il vitto degli studenti universitari secondo i criteri di incentivazione fissati dalla Giunta provinciale. 24)
(5) L’amministrazione provinciale può delegare alle università con sede in Alto Adige l’intero servizio mensa ai sensi del comma 1 e tutte le attività ad esso connesse, nonché l’espletamento di gare d’appalto per la gestione del servizio. Le relative modalità sono fissate dalla Giunta provinciale. 25)
(6) In casi motivati, per il vitto degli studenti e delle studentesse che sono iscritti e frequentano un’università in Alto Adige possono essere stipulate convenzioni con esercizi alberghieri nonché essere acquistati o messi a disposizione buoni pasto, se i locali utilizzati per la didattica o la ricerca si trovano ad una distanza considerevole dalle mense universitarie. La Giunta provinciale incarica l’università della gestione e dell’esecuzione delle relative gare d’appalto nonché di tutte le attività connesse a tali prestazioni e stabilisce l’entità delle risorse da mettere a disposizione per il vitto degli studenti e delle studentesse. 26)