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e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 9 (Borse di studio per tesi di diploma, tesi di laurea specialistica, dottorato di ricerca, dissertazioni e tesi di livello equivalente, tesi di ricerca o di abilitazione)  

(1)  Può essere concessa una borsa di studio a studentesse e studenti che devono sostenere spese straordinarie per l'elaborazione di una tesi di laurea specialistica o per un dottorato di ricerca presso un'università italiana o per l'elaborazione di una tesi di diploma nell'ambito di un Magisterstudium, di una dissertazione o di una tesi di livello equivalente nochè di una tesi di ricerca o di abilitazione presso un'università estera. La borsa di studio può essere concessa un'unica volta durante il corso di studi ed è cumulabile con le restanti prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

(2)  L'assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale.

(3)  Nel regolamento di esecuzione  sono fissati: 20)

  1. l'ammontare delle borse di studio;
  2. i requisiti di partecipazione e i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti; 21)
  3. le disposizioni per l'assegnazione dei punteggi per la graduatoria.
20)
L'alinea dell'art. 9, comma 3, è stata così modificata dall'art. 5, comma 11, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12. Vedi anche l’art. 5, comma 20, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
21)
La lettera b) dell'art. 9, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 5, comma 12, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12. Vedi anche l’art. 5, comma 20, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
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