(1) In collaborazione con la Libera Università di Bolzano vengono promossi gli interscambi di studentesse e studenti con le università italiane e straniere.
(2) Gli interscambi di cui al comma 1, se finalizzati a corsi di studio frequentati da studentesse e studenti iscritti alla Libera Università di Bolzano, ed aventi validità ai fini del diploma di laurea, possono essere sostenuti da borse di studio. Esse sono cumulabili con le altre prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1.
(3) Le studentesse e gli studenti ospiti presso la Libera Università di Bolzano ai sensi del comma 1 sono ammessi ai servizi di cui agli articoli 11 e 12.