In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 11 (Alloggi)      delibera sentenza

(1)  Nelle località della provincia di Bolzano sedi di strutture universitarie, l'amministrazione provinciale può organizzare un servizio abitativo in forma di residence, collegio universitario o istituzione simile, gestiti direttamente oppure tramite terzi, per le studentesse e gli studenti nonché per le professoresse e per i professori a contratto, per i visiting professors e per le assistenti e gli assistenti a contratto. Il canone a carico dei beneficiari nonché i criteri e le modalità di accesso sono fissati dalla Giunta provinciale.

(2)  La Giunta provinciale può stipulare convenzioni con Regioni o altre istituzioni pubbliche o private nel territorio nazionale o in paesi dell'area culturale tedesca, al fine di riservare un numero adeguato di posti letto a studentesse e studenti altoatesini in apposite strutture residenziali. Nelle convenzioni vengono stabiliti i criteri per l'accesso nonché i corrispettivi per la riserva degli stessi a carico dell'amministrazione provinciale. Il canone di locazione e le spese accessorie restano a carico della studentessa beneficiaria o dello studente beneficiario.

(3)  Per garantire la piena e razionale utilizzazione delle strutture, la Giunta provinciale può concedere l'accesso ai servizi di alloggio anche a soggetti diversi dai destinatari della presente legge.

(4)  Il beneficio del posto letto è cumulabile con le altre prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

(5)  Ad enti ed associazioni senza fini di lucro che mettono a disposizione posti letto di cui al comma 1, possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per:

  1. acquisto di edifici ovvero acquisizione di aree;
  2. progettazione, costruzione, ampliamento, sistemazione, ristrutturazione e completamento di edifici;
  3. acquisto di arredamenti ed attrezzature.

(6)  Gli enti e le associazioni beneficiari dei contributi di cui al comma 5, devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici e delle relative pertinenze, attrezzature ed arredi, senza il consenso della Giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni 20 nè superiore ad anni 50, è fissata dalla Giunta provinciale tenuto conto dell'entità del contributo concesso. Il vincolo di non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario.

(7)  Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e delle pertinenze, il contributo va restituito, maggiorato degli interessi legali. Qualora l'edificio continui ad essere utilizzato per finalità a carattere sociale, il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio conformemente alla destinazione di cui al comma 1. La differenza, maggiorata degli interessi legali, va restituita.

(8)  In deroga alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della Provincia dietro pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti.

(9)  Per assicurare in pieno il diritto allo studio universitario alle studentesse e agli studenti della provincia di Bolzano nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche, la Provincia può concedere i contributi di cui al comma 5 anche ad istituzioni pubbliche o private in paesi dell'area culturale tedesca che gestiscono, direttamente oppure tramite terzi, collegi universitari o istituzioni simili e che mettono a disposizione posti letto principalmente a studentesse e studenti della provincia di Bolzano. A tal fine la Provincia stipula apposite convenzioni con le predette istituzioni nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. 22)

(10) Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 9 la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti territoriali, anche locali, per partecipare alle spese di investimento dei collegi universitari di loro proprietà, a condizione che:

  1. nei collegi universitari vengano garantiti alloggi a costi contenuti;
  2. un elevato numero di posti alloggio venga messo a disposizione delle studentesse e degli studenti della provincia di Bolzano;
  3. si tratti di comuni con un mercato delle abitazioni in crisi;

il rapporto tra la partecipazione alle spese da parte della Provincia e la spesa complessiva non superi il rapporto tra studenti e studentesse della provincia di Bolzano e numero totale di studenti e studentesse nel convitto universitario. 23)

massimeDelibera 28 marzo 2023, n. 274 - Criteri per la fruizione dei servizi abitativi della Provincia nell'ambito del diritto allo studio universitario
massimeDelibera 16 marzo 2021, n. 247 - Covid-19 - riduzione delle rette convittuali per vitto e alloggio nei convitti privati nonché nei convitti provinciali gestiti da terzi – anno scolastico 2020/21
massimeDelibera 7 agosto 2018, n. 798 - Approvazione dei criteri per la concessione di agevolazioni per la gestione di convitti scolastici e per investimenti in convitti scolastici, scuole private e collegi universitari (modificata con delibera n. 904 del 05.11.2019)
massimeDelibera N. 1148 del 03.04.2006 - Linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la realizzazione di alloggi e di residenze universitarie" in versione corretta
22)
L'art. 11, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 1, comma 3, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
23)
L'art. 11, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 13, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1958, n. 1
ActionActionb) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 1978, n. 18
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
ActionActionPrincipi generali
ActionActionSingoli interventi
ActionActionArt. 6 (Borse di studio)    
ActionActionArt. 7 (Borse di studio straordinarie)  
ActionActionArt. 8 (Rimborso dei contributi universitari)  
ActionActionArt. 9 (Borse di studio per tesi di diploma, tesi di laurea specialistica, dottorato di ricerca, dissertazioni e tesi di livello equivalente, tesi di ricerca o di abilitazione)  
ActionActionArt. 10 (Rimborso delle spese di viaggio)  
ActionActionArt. 11 (Alloggi)     
ActionActionArt. 12 (Servizio mensa)   
ActionActionArt. 13 (Provvidenze a favore di studentesse e di studenti con disabilità)     
ActionActionArt. 14 (Prestiti)
ActionActionArt. 15 (Borse di studio per l'interscambio di studentesse e studenti)
ActionActionArt. 16 (Contributi ad organizzazioni studentesche)  
ActionActionArt. 17 (Servizio di informazione)
ActionActionArt. 18 (Altri interventi atti alla realizzazione del diritto allo studio universitario)
ActionActionFormazione post universitaria
ActionActionDisposizioni finali
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 12 luglio 2019, n. 18
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 9 dicembre 2019, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2020, n. 38
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2021, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2021, n. 34
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2022, n. 22
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2022, n. 30
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico