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e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 14 (Prestiti)

(1)  Alle studentesse ed agli studenti in possesso dei requisiti di merito per accedere alle borse di studio ordinarie di cui all'articolo 6 e che non superano un reddito massimo da stabilire annualmente, possono essere concessi prestiti dagli istituti di credito convenzionati con la Provincia. Il beneficio di cui al presente comma è cumulabile con le borse di studio di cui all'articolo 6.

(2)  La definizione dell'importo delle borse di studio di cui all'articolo 6 e dei prestiti di cui al presente articolo persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dalle studentesse e dagli studenti nelle diverse sedi.

(3)  Le studentesse e gli studenti con eccellenti risultati di studio o che concludono gli studi entro la durata legale possono essere esonerati parzialmente dalla restituzione dei prestiti secondo le modalità stabilite nei criteri di assegnazione.

(4)  Il prestito è rimborsato, senza interessi, a partire dal 13° mese successivo alla data del completamento o della definitiva interruzione degli studi, ma, in ogni caso, non prima dell'inizio di un'attività lavorativa. Il rimborso è effettuato con rate periodiche di importo proporzionale al debito nel tempo massimo di 15 anni. La rata annuale di rimborso del prestito non può comunque superare il 15 per cento del reddito annuo netto del beneficiario. Decorsi cinque anni dal completamento o dall'interruzione definitiva degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto in ogni caso al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

(5)  Le convenzioni stipulate con istituti di credito di cui al comma 1 disciplinano, fra l'altro:

  1. l'ammontare annuale nonché l'entità massima del prestito;
  2. i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi ed ai livelli di profitto;
  3. l'ammontare degli interessi a carico della Provincia;
  4. le garanzie a favore degli istituti di credito nei casi di mancato recupero dei crediti;
  5. le penali a carico dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.
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